Cosap

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giandan
00venerdì 24 settembre 2004 10:37
Con la Risoluzione n. 121 del 17 settembre 2004, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le controversie riguardanti il Cosap rientrano nella competenza del Giudice ordinario.
clatemp
00venerdì 24 settembre 2004 15:29
già... peccato che per la tariffa rifiuti (con profili del tutto simili da questo punto di vista) ci sono già alcune sentenze (vedi c.t.p. venezia) che dicono che è di competenza dei giudici tributari!
lillo1
00domenica 16 marzo 2008 20:18
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
la CORTE COSTITUZIONALE con sentenza 14 marzo 2008 n. 64 dichiara l'illegittimità costituzionale della norma che attribuisce alle commissioni tributarie la competenza in ordine alle controversie sulla cosap, ritenendo non sussistente la qualità di "tributo" di tale entrata

(...)

2.2. – Con riguardo al sopra menzionato secondo passaggio argomentativo, concernente la natura non tributaria del COSAP, questa Corte deve preliminarmente prendere atto che la disposizione censurata è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di cassazione. Tale giurisprudenza, dopo aver inserito il denunciato art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005 nell'àmbito di una tendenza del legislatore ad ampliare progressivamente l'oggetto della giurisdizione tributaria mediante successive modificazioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria (ex multis, Cassazione, sezioni unite civili, nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003). In particolare, la Cassazione, dopo aver rilevato che il COSAP si applica in via alternativa al tributo denominato «tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche» (TOSAP), ha precisato che detto canone, da un lato, «è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (Tosap) in luogo del quale può essere applicato» e, dall'altro, «risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici».

Tali decisioni circa la natura non tributaria del COSAP, che – per il numero elevato, la sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell'organo decidente – costituiscono diritto vivente, prospettano una ricostruzione plausibile dell'istituto, non in contrasto con i sopra ricordati criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie. Non sussistono ragioni, pertanto, perché questa Corte proceda ad una autonoma valutazione circa la natura del COSAP.

3. – Dalla evidenziata esclusione della natura tributaria del COSAP discende, dunque, l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, perché questa attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie e, pertanto, si risolve nella creazione di un giudice speciale vietato dal secondo comma dell'art. 102 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».


Giuseppe Debenedetto
00sabato 19 aprile 2008 14:53
Aspettiamoci ora gli effetti "a cascata" che la sentenza della Corte costituzionale provocherà sulle altre entrate tuttora indicate nell'art. 2 del d.lgs. 546/92 (rientranti nella giurisdizione tributaria), colpendo sicuramente il canone per le acque reflue e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
Appare in bilico anche la giurisdizione tributaria della tariffa di igiene ambientale (TIA), dal momento che la corte costituzionale non sembra ammettere le entrate che pur avendo natura pubblicistica (come la TIA) non sono "tributi" in senso stretto, né appare determinate la recente sentenza della cassazione (17526/2007) che equipara la TIA ad un'entrata "sostanzialmente" tributaria.
Ricordo che la pronuncia n. 3274/2006 delle sezioni unite (espressasi a seguito di ricorso preventivo di giurisdizione) aveva affermato per la TIA la giurisdizione del giudice ordinario.
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