felicità a momenti
Il nostro bravo Gianluca Bertagna, ancora recentemente, si soffermava sulla più autorevole fra le gazzette sulle “letture divergenti in materia di mobilità”.
Il problema è che, accanto alle interpretazioni costituzionalmente orientate delle norme e delle sentenze (quanto mai necessarie) ci sarebbe un gran bisogno anche di letture razionalmente orientate delle norme, delle sentenze, delle deliberazioni, delle circolari e dei pareri.
Questo, almeno dal nostro punto di vista di operatori che, nel loro "corpore vili", subiscono tali instabili letture. Ad esempio, io ho vissuto questo esempio (anche se in parte diverso):
1) Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti (chiamiamolo, in omaggio al genus loci, Pluvioso) rispettoso del patto e di quant’altro necessario, subisce la cessazione dal servizio di un dipendente, deceduto;
2) per surrogare il suddetto dipendente, Pluvioso apre bando di mobilità; viene indicato come idoneo dipendente (Prestopiede) di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (Bellosguardo) che, di suo, sarebbe disponibile a consentire la mobilità;
3) succede però che, a seguito della delibera 21/2009 della sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti, la mobilità in uscita non è più considerata cessazione; quindi Bellosguardo (soggetto all’art.1 comma 562 della Legge Finanziaria 2007 e che quindi per poter assumere deve rispettare il limite delle cessazioni avvenute l’anno precedente)non potrà fare (neppure l'anno prossimo) un concorso pubblico per la sostituzione di Prestopiede, e, a malincuore, rigetterà la congiunta richiesta di Pluvioso e Prestopiede.
4) Conseguenza? Pluvioso si farà il suo concorso; Prestopiede, se non vincerà il concorso, continuerà a lavorare a Bellosguardo e... cosa succede al comparto pubblico allargato, che ne è della preoccupazione per gli effetti sull’intero settore pubblico, che sta alla base della citata delibera 21/2009? Succede che a Pluvioso ci sarà un'immissione (pienamente legittima e giustificata) esattamente come se il concorso fosse stato effettuato dal Comune di Bellosguardo, ipotesi invece negata dagli occhiuti (ma in questo caso molto strabici) magistrati della Corte.
La mia proposta di lettura razionalmente orientata della delibera 21/2009 è quindi la seguente:
"non sono idonee a consentire assunzioni le sole cessazioni per mobilità che non siano funzionali a coprire (nell’ente dove il dipendente sia trasferito) posti resi vacanti per cessazione dal servizio di dipendente".
In tale solo caso, in effetti, ha un senso il principio indicato nella delibera 21 (invarianza in termini globali della spesa pubblica), mentre nel nostro caso, invece, la cessazione di un dipendente, con riferimento all’intero settore pubblico, è effettivamente avvenuta (sia pure nel Comune di Pluvioso, invece che in quello di Bellosguardo).