Avverso la regolarita' della gara A.S.D. D.L.F. Firenze Calcio/Sangimignanosport Scoopsd del 25.9.2009, terminata con il risultato di 4-4, l’A.S.D. D.L.F. Firenze Calcio propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana eccependo che, in occasione di tale gara, la societa' Sangimignanosport Scoopsd aveva schierato il calciatore Gallo Antonio in posizione irregolare.
Questo Giudice ritenendo necessario compiere opportuni accertamenti, rimetteva gli atti all'Ufficio Tesseramento.
All'esito degli accertamenti compiuti dall'Ufficio Tesseramento e' risultato che effettivamente il calciatore Gallo Antonio ha partecipato alla gara A.S.D. D.L.F. Firenze Calcio/Sangimignanosport Scoopsd del 25.9.2009 in posizione irregolare in quanto non tesserato per tale societa'. Alla Societa' Sangimignanosport Scoopsd, pertanto, va inflitta la sanzione sportiva di perdita della gara per 0-6. La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 33 comma 13 C.G.S., non va addebitata.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. D.L.F. Firenze Calcio di Firenze ed infligge alla Societa' Sangimignanosport Scoopsd la punizione sportiva di perdita per 0-6 della gara sopra indicata nonche' l'ammenda di Euro 100,00 (Cento/00) ed al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. GIGLIOLI Marcello l'inibizione per mesi UNO.