Terzo mandato del Sindaco

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ferrari.m
00mercoledì 8 settembre 2004 15:56
Il Sindaco di Salerano Canavese (TO) Elio Ottino, in barba alla legge, si è candidato per il terzo mandato ed è stato eletto.
Il Consiglio ha convalidato l'elezione e nonostante la diffida del Prefetto a revocare tale deliberazione l'ha confermata in una successiva seduta.
Con DPR pubblicato sulla G.U. del 7.9.2004 il Consiglio comunale è stato sciolto per grave e persistente violazione di legge.
Adesso il buon Sindaco che farà? Si ricandiderà? Tecnicamente adesso un ulteriore mandato è considerabile terzo mandato consecutivo??
Ai poster[SM=g27828] l'ardua sentenza...

[Modificato da ferrari.m 08/09/2004 15.57]

ferrari.m
00mercoledì 8 settembre 2004 16:00
P.S.
Nessuno potrà dire che il buon (?) [SM=g27825] Ottino non avesse fatto sospettare il suo comportamento:
lettera del febbraio 2003
ferrari.m
00mercoledì 8 settembre 2004 16:05
P.P.S.
>>QUI<< potete trovare qualche altra informazione sul sig. Ottino, che era sindaco solo [SM=g27825] dal 1976 e quindi ha pensato bene che fosse ingiusto cedere la poltrona a qualcun altro...
marco panaro
00mercoledì 8 settembre 2004 16:09
mi piace l' "APPASSIONATO DIUTURNO OPERARE" [SM=g27827]
aidi
00mercoledì 8 settembre 2004 16:24
mah!! però è un bell'uomo!![SM=g27827]
scanners
00mercoledì 8 settembre 2004 19:04
Re:

Scritto da: aidi 08/09/2004 16.24
mah!! però è un bell'uomo!![SM=g27827]



Più che altro direi che ha una bella faccia tosta.
Aveva proprio ragione il buon Presidente Andreotti a dire che il potere logora chi NON ce l'ha..
lillo1
00giovedì 9 settembre 2004 00:34
la vicenda di Ottino è ampiamente nota da queste parti, non foss'altro perchè, insieme ai suoi amici dell'anpci ha tempestato tutti i piccoli comuni con decine di comunicati sull'argomento, prima delle elezioni.
ma un dubbio mi è sempre rimasto, sulla vicenda:
la commissione elettorale circondariale non avrebbe dovuto non ammettere la candidatura?
la legge dice "non sono immediatamente rieleggibili". non è quindi, una condizione di ineleggibilità?[SM=g27833]
ferrari.m
00giovedì 9 settembre 2004 07:58
Re:

Scritto da: ferrari.m 08/09/2004 15.56
...
Adesso il buon Sindaco che farà? Si ricandiderà? Tecnicamente adesso un ulteriore mandato è considerabile terzo mandato consecutivo??


Visto il tipo io penso che si ricandiderà, ma se ciò venisse ritenuto ammissibile, sarebbe troppo facile aggirare la norma.

Anche io credo che la commissione elettorale circondariale avrebbe dovuto escludere la lista...

P.S. Ho visto i dati del Comune su Anci 2,15kmq e 547 abitanti (2000) ed è molto vicino ad Ivrea, dove immagino vi siano tutti i servizi, ha ragione di esistere un comune del genere???

[Modificato da ferrari.m 09/09/2004 8.01]

marco panaro
00giovedì 9 settembre 2004 08:59
Re: Re:

Scritto da: ferrari.m 09/09/2004 7.58

P.S. Ho visto i dati del Comune su Anci 2,15kmq e 547 abitanti (2000) ed è molto vicino ad Ivrea, dove immagino vi siano tutti i servizi, ha ragione di esistere un comune del genere???

[Modificato da ferrari.m 09/09/2004 8.01]




No dai, Ferrari, se gli sopprimi il Comune quello si suicida o ti uccide...
ferrari.m
00giovedì 9 settembre 2004 09:16
Temo di più la seconda ipotesi...
marco panaro
00giovedì 9 settembre 2004 09:19
Re:

Scritto da: ferrari.m 09/09/2004 9.16
Temo di più la seconda ipotesi...



Infatti [SM=g27827] [SM=g27828]
lillo1
00mercoledì 16 febbraio 2005 20:34
l'ex sindaco di salerano canavese ha vinto in primo grado il ricorso contro lo scioglimento del consiglio comunale, sia in tribunale che al tar piemonte.
questa sera "cantava" vittorioso al tg regionale, invitando il commissario prefettizio a fare le valigie...
ferrari.m
00mercoledì 16 febbraio 2005 20:57
Sono contento per lui, ma mi dispiace per me, io sono uno strenuo sostenitore della norma...
lillo1
00mercoledì 16 febbraio 2005 21:23
vedremo le motivazioni della sentenza...
ferrari.m
00venerdì 18 febbraio 2005 10:41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

– 2^ Sezione –
Sent. n. 296 Anno 2005
R.g. n. 1469/04
R.g. n. 1470/04

ha pronunciato la seguente SENTENZA

sui ricorsi n. 1469/2004 e n. 1470/2004, depositati, entrambi, il 25 ottobre 2004, proposti:

A) quanto al ricorso n. 1469/2004, da Elio OTTINO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Crapolicchio e Graziella Colaiacomo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosanna Pioppo in Torino, piazza Statuto n. 4,

contro

- il Presidente della Repubblica Italiana, non costituitosi in giudizio,

- il Ministro dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,

- il Prefetto della Provincia di Torino, non costituitosi in giudizio,

- il dott. Claudio Ventrice, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del Presidente della Repubblica del 25.8.2004, pubblicato nella GURI n. 210 del 7.9.2004 e notificato in data 8.9.2004 mediante il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Salerano Canavese, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, con contestuale nomina a Commissario del dott. Claudio Ventrice;

della presupposta relazione del Ministro dell'Interno del 4.8.2004;

della nota, di estremi ignoti, del Prefetto della Provincia di Torino, menzionata nella relazione del Ministro dell'Interno, con cui è stato proposto lo scioglimento del Consiglio Comunale sopra citato;

di ogni altro atto, precedente, contestuale, successivo e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati;

B) quanto al ricorso n. 1470/2004, da Andrea MERLO, Enrico TERSILLA, Domenico MANCUSO, Laura ZANELLO, Antonella ZIMONE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvio Crapolicchio e Graziella Colaiacomo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rosanna Pioppo in Torino, piazza Statuto n. 4,

contro

- il Presidente della Repubblica Italiana, non costituitosi in giudizio,

- il Ministro dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,

- il Prefetto della Provincia di Torino, non costituitosi in giudizio,

- il dott. Claudio Ventrice, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensione,

- del decreto del Presidente della Repubblica del 25.8.2004, pubblicato nella GURI n. 210 del 7.9.2004 e notificato in data 8.9.2004 mediante il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Salerano Canavese, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, con contestuale nomina a Commissario del dott. Claudio Ventrice;

- della presupposta relazione del Ministro dell'Interno del 4.8.2004;

- della nota, di estremi ignoti, del Prefetto della Provincia di Torino, menzionata nella relazione del Ministro dell'Interno, con cui è stato proposto lo scioglimento del Consiglio Comunale sopra citato;

- di ogni altro atto, precedente, contestuale, successivo e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti i due ricorsi con i relativi allegati;

Visti i due atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti, rispettivamente, per i due ricorsi, a sostegno delle loro difese;

Visti gli atti tutti delle due cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il presidente G. Calvo, e uditi, altresì, per i ricorrenti l'avv. Pioppo, su delega dell'avv. Crapolicchio, e, per il Ministero dell'Interno, l'avvocato dello Stato Prinzivalli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Quanto al ricorso n. 1469/2004

In data 23 giugno 2004, il Prefetto di Torino inviava al Sindaco del Comune di Salerano Canavese il telefax prot. n. 40020/bis - AREA II - avente il seguente contenuto: “Si rappresenta che la S.V. si trova nella condizione di ineleggibilità di cui all'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Tale circostanza, per le opportune valutazioni, va portata a conoscenza del Consiglio Comunale in occasione della riunione dedicata alla convalida degli eletti punto. Si prega di assicurare”.

Il Consiglio comunale di Salerano Canavese, con deliberazione n. 5 in data 1 luglio 2004, “Visto il verbale contenente i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 12/13.06.2004 da cui risulta che sono stati proclamati eletti i Signori: Sindaco Elio OTTINO. Consiglieri ...;

Visti gli artt. 41, 51, 55 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Avuta lettura della nota della Prefettura prot. n. 4000203/bis - Area II del 23.06.2004 con la quale il Prefetto di Torino invita il Sindaco a portare a conoscenza del C.C. in occasione della riunione dedicata alla convalida degli eletti l'esistenza della condizione di cui all'art. 51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.;

Avuta lettura delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e dei singoli proclamati eletti, sopra citati;

Accertato non sussistere nei confronti dei singoli consiglieri ...;

Accertato che sussistono, tuttavia, nei confronti del Sindaco Elio OTTINO, le condizioni di cui all'art. 51 comma 2 del TUEL per aver egli ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, l'ultimo dei quali scaduto in data 13 giugno 2004;

Ritenuto che, secondo l'inequivocabile tenore letterale della norma di cui all'art. 41 del TUEL, di cui si dà lettura e che si allega in copia alla presente delibera, il Consiglio Comunale non può però censurare tale particolare causa (art. 51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.), in quanto questa non rientra tra quelle previste dal Capo II Titolo III del TUEL;

Rilevato che pur nell'eventuale lacuna normativa, non rimediabile in via interpretativa, sussiste comunque uno strumento di tutela dell'ordinamento rappresentato dall'azione popolare di cui all'art. 70 del TUEL promuovibile anche dal Prefetto;

Ritenuto in ogni modo di non potersi esimere, a tutela dell'ordinamento, dall'invitare il Prefetto di Torino ad azionare la procedura di cui all'art. 70 del TUEL;

Ritenuto in assenza di specifici strumenti normativi di propria competenza, di essere obbligato a rispettare e a prendere atto della volontà popolare, legittimamente espressa; ...”, stabiliva, “1. Di convalidare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono richiamate, l'elezione diretta del Sindaco e proclamati eletti nelle votazioni del 12 e 13 giugno 2004 dal Presidente dell'unica sezione elettorale del Comune di Salerno Canavese. 2. Di dare atto che tutti i succitati proclamati eletti hanno i requisiti di eleggibilità stabiliti nel Capo II del Titolo III del T.U.E.L. e per gli stessi non esistono condizioni di incompatibilità. 3. Di trasmettere, per le motivazioni approfonditamente esposte in premessa, la presente deliberazione al Prefetto affinché assuma gli eventuali provvedimenti di competenza”.

Il Prefetto di Torino, in data 14 luglio 2004, inviava al Sindaco del Comune di Salerano Canavese la nota prot. n. 40000203/bis - Area II, avente il seguente contenuto: “Si fa seguito al telefax in data 23 giugno u. sc., per significare, in merito alla deliberazione n. 5 dell'1.7.2004 avente ad oggetto “Esame ...”, che l'avvenuta convalida del Sindaco alla carica elettiva, ..., concretizza una palese violazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla causa di ineleggibilità introdotta dall'art. 51 del Decreto medesimo. Ciò in quanto .... La circostanza che l'art. 41 del decreto legislativo 267/2000 sancisca l'obbligo del Consiglio Comunale di esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo II del titolo III, non esenta l'Organo collegiale dall'obbligo di verificare tutte quelle cause ostative all'espletamento del mandato che siano comunque previste da norme recate sia dallo stesso decreto legislativo sia da altre disposizioni di legge; ciò in virtù del principio generale dell'ordinamento giuridico alla cui stregua ogni organo collegiale delibera sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti. Sono conferma di tale assunto .... Ciò stante e richiamato tutto quanto sopra osservato, si invita la S.V. a convocare in via d'urgenza il Consiglio Comunale al fine di revocare, per le suesposte motivazioni, la delibera di convalida della S.V. a Sindaco, facendo conoscere la data della avvenuta convocazione nonché avendo cura di trasmettere copia della deliberazione assunta”.

Il Consiglio comunale di Salerano Canavese, con deliberazione n. 7 in data 22 luglio 2004, “Visti gli artt. 41.51 e 70 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; Avuta lettura della nota della Prefettura prot. n. 40000203/bis - Area II del 14.7.2004 con la quale il Prefetto di Torino ha invitato il Consiglio Comunale a revocare la delibera n. 5 del 1.7.2004 di convalida del sig. Elio Ottino alla carica di Sindaco per la violazione dell'art. 51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.; Avuta lettura delle massime giurisprudenziali citate nella detta nota, che si allegano in copia alla presente delibera (Allegato B); Ritenuto nuovamente come la norma di cui all'art. 41 TUEL impedisce al Consiglio Comunale di censurare la detta causa di ineleggibilità, poiché essa non rientra tra quelle previste dal Capo II Titolo III del TUEL; Ritenuto che le massime citate nella nota della Prefettura appaiono inconferenti in relazione alla fattispecie in esame e comunque aventi riguardo alla situazione normativa pregressa; Rilevato che nella delibera in questione il Consiglio Comunale, lungi dal limitarsi a convalidare l'elezione a Sindaco del sig. Elio Ottino, ha debitamente evidenziato tale lacuna normativa, ritenuta non rimediabile in via interpretativa, evidenziando la sussistenza comunque di uno strumento di tutela dell'ordinamento rappresentato dall'azione popolare di cui all'art. 70 del TUEL promuovibile anche dal Prefetto; Rilevato che il Consiglio Comunale ha altresì invitato, nella detta delibera, il Prefetto di Torino ad azionare la procedura di cui all'art. 70 del TUEL, proprio per porre rimedio alla situazione venutasi a creare; Preso atto dell'inerzia del Prefetto di Torino nella proposizione della detta procedura; Ritenuto che in tale situazione, non può comunque spettare al Consiglio Comunale adottare una delibera al di fuori dei propri poteri, come stabiliti dalla legge, tanto meno in una materia come quella dell'ineleggibilità, nella quale, come acclarato più volte dalla Corte Costituzionale (...), è vietata la possibilità di ricorrere ad interpretazioni estensive e/o analogiche; ... Ritenuto, tuttavia, di non potersi esimere, a tutela dell'ordinamento, dal reiterare l'invito al Prefetto ad azionare la procedura di cui all'art. 70 TUEL, al fine di censurare nei confronti del Sindaco Sig. Elio Ottino la sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 51, secondo comma, TUEL, nonché di evidenziare in tale sede altresì l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 41 TUEL, nella parte in cui non prevede in capo al Consiglio Comunale il potere di censurare detta causa di ineleggibilità; ...”, stabiliva “Di confermare integralmente per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono richiamate, il contenuto della delibera consiliare n. 5 del 1.7.2004. Di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto, come richiesto dal medesimo, invitandolo, altresì, espressamente, ad azionare avverso la detta delibera e nei confronti del Sindaco sig. Elio Ottino la procedura di cui all'art. 70 TUEL, per le ragioni descritte in premessa che qui si intendono richiamate”.

Il Prefetto di Torino, in data 26 luglio 2004, inviava al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie - Ufficio Controllo sugli Organi - il fax n. 06.46549654, avente il seguente contenuto: “Si fa riferimento ... per comunicare che il Consiglio Comunale di Salerano Canavese ... con deliberazione datata 22 luglio u. sc., ha confermato integralmente il contenuto della precedente deliberazione datata 1° luglio 2004, di convalida del Sindaco. In relazione a quanto sopra si trasmette la documentazione afferente la vicenda, richiedendosi di attivare la procedura di scioglimento dell'Organo elettivo per gravi e persistenti violazioni di legge. Si allega ...”.

Con “Relazione del Ministro dell'Interno al sig. Presidente della Repubblica” in data 4 agosto 2004, il detto Ministro, dopo aver fatto riferimento alla “nota del 23 giugno 2004” del prefetto di Torino, alla “deliberazione n. 5 in data 1 luglio 2004” del Consiglio comunale di Salerano Canavese, alla “nota n. 40000203/bis – Area II del 14 luglio 2004” del detto prefetto ed alla “seduta del 22 luglio 2004” nella quale il citato Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 7 “ha confermato la convalida dell'elezione alla carica di sindaco del sig. Elio Ottino persistendo, in tal modo, nella grave violazione di legge” in quanto “l'inosservanza dell'obbligo di legge, perdurante anche dopo la diffida, ha manifestato inequivocabilmente la volontà di disattendere una prescrizione normativa di valore cogente posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale e della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per la elezione”, per cui “Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato”, ha ritenuto che, “nella fattispecie, essendosi determinata l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento” e, quindi, ha sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica “l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Claudio Ventrice”.

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 25 agosto 2004, “Visto che il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Elio Ottino; Visto che il predetto amministratore versa nella condizione di ineleggibilità disciplinata dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Considerato che l'organo consiliare, nonostante la conoscenza della sussistenza della causa ostativa all'espletamento della carica elettiva di sindaco, ha proceduto alla sua convalida; Considerato che il consiglio, pur diffidato ad ottemperare al dovere di revoca, ha confermato la convalida dell'elezione del sindaco, determinando in tal modo la persistenza di una grave violazione di legge; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della predetta rappresentanza; Visto l'art. 141, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante”, ha stabilito, all'art. 1, che “Il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) è sciolto”, ed, all'art. 2, che “Il dottor Claudio Ventrice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco”.

Con il ricorso n. 1469/2004 Elio Ottino ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del citato decreto del Presidente della Repubblica e degli altri atti, in epigrafe indicati, in quanto essi “determinando lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi la sostituzione di tutti gli organi del Comune di Salerano Canavese, ivi compreso il Sindaco, hanno certamente leso i legittimi interessi del ricorrente, che si era visto convalidare la propria elezione alla detta carica, successivamente confermata dal Tribunale Civile di Torino” (sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Prima Civile – n. 34746/C in data 27 settembre 2004).

Al riguardo, il ricorrente, da un lato, ritiene che il “presupposto diretto dei provvedimenti impugnati sia” l’art. 51, comma 2, del T.U.E.L., “la cui mancata censura da parte del Consiglio Comunale ha ingenerato i citati provvedimenti” e, dall’altro, sostiene che la detta norma è “ingiustamente ed irragionevolmente limitativa del diritto di elettorato passivo (ed attivo), in manifesta violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51 e 97 della Costituzione” in quanto: a) in relazione all’art. 1, “costituisce un’illegittima limitazione della sovranità popolare, in violazione dei principi democratici su cui si fonda la Repubblica Italiana”; b) in relazione agli artt. 2, 48 e 51, “costituisce un’illegittima limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo, riconducibile ai diritti inviolabili dell’uomo (…), che non trova giustificazione alcuna nell’ambito dell’assetto generale dei principi e degli interessi costituzionali e delle relative disposizioni (…), implicando, altresì, una lesione del principio costituzionale di favore per la maggiore partecipazione alla competizione elettorale (tanto più rilevante nei piccoli comuni nei quali non sono molte le persone che possiedono la qualificazione necessaria per espletare il delicato mandato di Sindaco)”; c) in relazione all’art. 3, “introduce una evidente disuguaglianza e disparità di trattamento in danno dei soggetti aspiranti alla carica di Sindaco (uscenti per la seconda volta consecutiva), rispetto” ad altri soggetti, all’uopo indicati, “senza che ciò trovi ragionevole giustificazione e contemperamento in ordine ad altri precetti e valori costituzionali”; d) in relazione all’art. 97, “comporta una potenziale lesione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, posto che potrebbe impedire l’amministrazione di un ente locale da parte di un Sindaco distintosi per particolare efficienza e capacità, in favore di altro soggetto di minori qualità e capacità gestionali”; e) in relazione all’art. 118, “nel limitare ingiustificatamente le possibilità di elezione di determinati soggetti alla carica di Sindaco, comporta una compromissione dell’autonomia amministrativa garantita ai Comuni”.

Il ricorrente, per quanto riguarda la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 51, comma 2, del d.lgs. 2000, n. 267, assume che “dalla caducazione di quest’ultimo deriverebbe necessariamente l’illegittimità degli impugnati provvedimenti, venendo a mancare la presunta violazione della legge (contestata al Consiglio Comunale) fondante i provvedimenti medesimi”.

Il ricorrente sostiene, poi, che gli atti impugnati “si appalesano del tutto illegittimi e devono essere annullati per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione, degli artt. 41, 70 e 141 d.lgs. n. 267/2000 e sono affetti altresì da eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, assenza del presupposto, vizio di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento”.

Il ricorrente conclude chiedendo, in via pregiudiziale, di “dichiarare, ai sensi dell’art. 23 della L. n. 87/1953, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, nella parte in cui non consente al Sindaco di un Comune, o in subordine di un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, uscente per la seconda volta consecutiva di essere eletto nuovamente alla medesima carica, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione, per l’effetto sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, con ogni ulteriore conseguenza di legge” ed, in via principale, di “annullare i provvedimenti impugnati”.

In data 2 novembre 2004 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, la quale, con il relativo atto, ha eccepito “l’infondatezza del ricorso proposto”, “depositando a sostegno di tale richiesta” i documenti, all’uopo indicati, e chiedendo, nelle conclusioni, che “previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ex adverso sollevata” venga rigettato il ricorso perché infondato.

Nella camera di consiglio del 3 novembre 2004 la domanda di sospensione degli atti impugnati è stata rigettata da questa Sezione con l’ordinanza n. 1212.

In data 31 dicembre 2004 il ricorrente ha presentato una memoria, avente, sostanzialmente, lo stesso contenuto del ricorso.

Nell’odierna udienza il ricorso è passato in decisione.

Quanto al ricorso n. 1470/2004

Con il detto ricorso Andrea Merlo, Tersilla Enrico, Domenico Mancuso, Laura Zanello e Antonella Zimone, i quali “facevano parte” del Consiglio comunale di Salerano Canavese, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli stessi atti, impugnati con il ricorso n. 1469/2004.

Al riguardo, essi sostengono, innanzitutto, che “la parte motiva dei provvedimenti impugnati non rende giustizia al reale svolgimento dei fatti”, in quanto, nella “Relazione del Ministero dell’Interno al Sig. Presidente della Repubblica in data 4 agosto 2004”, così, tra l’altro, si afferma: “l’inosservanza (da parte del Consiglio comunale di Salerano Canavese) dell’obbligo di legge, perdurante anche dopo la diffida, ha manifestato inequivocabilmente la volontà (dello stesso Consiglio) di disattendere una prescrizione normativa di valore cogente posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli organi di governo dell’ente locale e della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per la selezione”; e ciò perché, nelle premesse sia della deliberazione del C.C. n. 5 in data 1 luglio 2004, che della deliberazione del C.C. n. 7 in data 22 luglio 2004, così, tra l’altro, si afferma: “Ritenuto che, secondo l’inequivocabile tenore letterale della norma di cui all’art. 41 del T.U.E.L., ..., il Consiglio Comunale non può censurare tale particolare causa (art. 51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.), in quanto questa non rientra tra quelle previste dal Capo II Titolo III del T.U.E.L.” e “Ritenuto nuovamente come la norma di cui all’art. 41 T.U.E.L. impedisca al Consiglio Comunale di censurare la detta causa di ineleggibilità, poiché essa non rientra tra quelle previste dal Capo II Titolo III del T.U.E.L.”, per cui, alla stregua delle dette affermazioni e delle altre, contenute nelle premesse delle due citate deliberazioni, “non può ritenersi che il Consiglio Comunale sia incorso nelle lamentate gravi e reiterate violazioni della legge di cui all’art. 141 T.U.E.L.”, per cui gli atti impugnati” si appalesano del tutto illegittimi e devono essere annullati per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione, degli artt. 41, 51, 70 e 141 d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e sono affetti altresì da eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, assenza del presupposto, vizio di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento”.

I ricorrenti assumono, poi, che gli atti impugnati “risultano palesemente viziati per difetto e/o erronea motivazione, oltre che per travisamento dei fatti”, in quanto con essi non si sarebbe dato “minimamente atto delle deduzioni giuridiche del Consiglio e senza spiegare perché, a parere del Ministero e/o del Presidente della Repubblica, la causa di ineleggibilità ivi prevista fosse comunque censurabile dal Consiglio Comunale, stante invece l’espressa preclusione di cui all’art. 41, primo comma, T.U.E.L.”, tanto più che “il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di cui all’art. 141 T.U.E.L., proprio perché i presupposti per l’esercizio di tale potere sono assolutamente tassativi, deve essere adeguatamente motivato”, motivazione che “risulta assolutamente carente ed insufficiente, in ordine ai lamentati profili di illegittimità costituzionale dell’art. 41, primo comma, T.U.E.L., nonché in relazione ai ripetuti appelli del Consiglio Comunale all’esercizio del potere prefettizio di cui all’art. 70 T.U.E.L.”.

I ricorrenti sostengono, quindi, che “i provvedimenti impugnati, si appalesano del tutto illegittimi e devono essere annullati per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione, degli artt, 41, 70 e 141 d.lgs. n. 267/200, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e sono affetti altresì da eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, assenza del presupposto, vizio di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento”.

I ricorrenti, poi, sostengono che “la norma di cui all’art. 41, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000 è manifestamente incostituzionale ed erronea” “nella parte in cui non stabilisce in capo al Consiglio Comunale il potere di esaminare la condizione degli eletti non solo a norma del capo II titolo III del TUEL ma anche dell’art. 51, secondo, TUEL medesimo, e quindi conseguentemente il potere di dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una della cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69” in quanto “prevedere una causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco che non può essere censurata dal Consiglio Comunale, può ingenerare situazioni di obiettiva inosservanza della legge, quantomeno nelle more di definizione della procedura di cui all’art. 70 TUEL”, per cui il citato art. 41, 1° comma, del decreto legislativo 2000, n. 267, sarebbe in contrasto con gli articoli della Costituzione 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118.
ferrari.m
00venerdì 18 febbraio 2005 10:41
continua ...

In merito alla “rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale” del citato articolo 41, 1° comma del decreto legislativo 2000, n. 267, essi sostengono che “i provvedimenti impugnati si fondano proprio implicitamente sulla presunzione secondo cui l’art. 41, primo comma, TUEL non impedirebbe al Consiglio Comunale di fare valere la causa di ineleggibilità di cui all’art. 51, secondo comma, TUEL: una presunzione invero inspiegabile ed ingiustificabile, considerato il tenore letterale della prima norma, ma che verrebbe meno proprio qualora la detta norma fosse dichiarata incostituzionale (con conseguente sopravvenienza in capo al Consiglio Comunale del potere – prima insussistente – di censurare la citata causa di ineleggibilità)”.

I ricorrenti concludono chiedendo, in via pregiudiziale, di “dichiarare, ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell’art. 41, primo comma, del d.lgs. n. 267/200, nella parte in cui non consente al Consiglio Comunale di censurare in capo al Sindaco neo-eletto la causa di ineleggibilità di cui all’art. 51, comma 2, del d.lgs. medesimo, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione, per l’effetto sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, con ogni ulteriore conseguenza di legge” ed, in via principale, di “annullare i provvedimenti impugnati”.

In data 2 novembre 2004 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, la quale, con il relativo atto, ha eccepito “l’infondatezza del ricorso proposto”, “depositando a sostegno di tale richiesta”, i documenti, all’uopo indicati e chiedendo, nelle conclusioni che, “previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ex adverso sollevata”, venga rigettato il ricorso.

Nella camera di consiglio del 3 novembre 2004 la domanda di sospensione degli atti impugnati è stata rigettata da questa Sezione con l’ordinanza n. 1213.

In data 31 dicembre 2004 i ricorrenti hanno presentato una memoria, avente sostanzialmente, lo steso contenuto del ricorso.

Nell’odierna udienza il ricorso è passato in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi, data la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, vanno riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.

2. Quanto al ricorso n. 1469/2004, con esso Elio Ottino, da un lato, ritiene che il “presupposto diretto dei provvedimenti impugnati” sia l’art. 51, comma 2, del TUEL, “la cui mancata censura da parte del Consiglio Comunale ha ingenerato i citati provvedimenti” e, dall’altro, sostiene che la detta norma è “ingiustamente ed irragionevolmente limitativa del diritto di elettorato passivo (ed attivo), in manifesta violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51 e 97 della Costituzione”.

3. In merito al detto assunto, secondo il ricorrente, il citato art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali –, il quale prevede che “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia … non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche”, è in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: a) 1, in quanto, “costituisce un’illegittima limitazione della sovranità popolare, in violazione dei principi democratici su cui si fonda la Repubblica Italiana”; b) 2, 48 e 51, in quanto, “costituisce un’illegittima limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo, riconducibile ai diritti inviolabili dell’uomo, (…), che non trova giustificazione alcuna nell’ambito dell’assetto generale dei principi e degli interessi costituzionali e delle relative disposizioni, (…), implicando, altresì, una lesione del principio costituzionale di favore per la maggiore partecipazione alla competizione elettorale (tanto più rilevante nei piccoli comuni nei quali non sono molte le persone che possiedono la qualificazione necessaria per espletare il delicato mandato di Sindaco)”; c) 3, in quanto, “introduce una evidente disuguaglianza e disparità di trattamento a danno dei soggetti aspiranti alla carica di Sindaco (uscenti per la seconda volta consecutiva), rispetto “ad altri soggetti, all’uopo indicati, “senza che ciò trovi ragionevole giustificazione e contemperamento in ordine ad altri precetti e valori costituzionali”; d) 97, in quanto, “comporta una potenziale lesione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, posto che potrebbe impedire l’amministrazione di un ente locale da parte di un Sindaco distintosi per particolare efficienza e capacità in favore di altro soggetto di minori qualità e capacità gestionali”; e) 118, in quanto, “nel limitare ingiustificatamente le possibilità di elezione di determinati soggetti alla carica di Sindaco, comporta una compromissione dell’autonomia amministrativa ai comuni”.

4. Prima di esaminare quanto ritenuto e sostenuto dal ricorrente, è necessario soffermarsi sugli atti impugnati con il ricorso in esame, i quali sono: a) la “nota, di estremi ignoti, del Prefetto della provincia di Torino, menzionata nella” “Relazione del Ministero dell’Interno al Sig. Presidente della Repubblica” in data 4 agosto 2004; b) la detta “Relazione”; c) il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, con il quale si è stabilito, all’art. 1, che “Il consiglio comunale di Salerano Canavese (To) è sciolto” ed, all’art. 2, che “Il dottor Claudio Ventrice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco”.

5. Per quanto riguarda l’impugnata “nota” di cui alla lett. a), è appena il caso di osservare che, nella citata “Relazione”, non si fa alcuna menzione della detta “nota”, giacchè nella stessa “Relazione”, come risulta in narrativa, così, tra l’altro, si afferma: “Verificatasi l’ipotesi …, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato”, senza alcun riferimento alla citata “nota”, la quale, pertanto, non può essere compresa tra gli atti impugnati ai fini dell’esame dianzi indicato.

6. Per quanto riguarda l’impugnata “Relazione” di cui alla lett. b), come risulta in narrativa, con essa si è fatto riferimento: a) alla “nota del 23 giugno 2004” (telefax prot. n. 40020/bis – AREA II – del Prefetto di Torino, avente il seguente contenuto: “Si rappresenta che la S.V. si trova nella condizione di ineleggibilità di cui all’art. 51 comma 2 del D.lgs. 267/2000 …”; b) alla “deliberazione n. 5 in data 1 luglio 2004” del Consiglio comunale di Salerano Canavese, nella quale, tra l’altro, così, si afferma: “Accertato che sossitono, tuttavia, nei confornti del Sindaco Elio OTTINO, le condizioni di cui all’art. 51 comma 2 del TUEL per aver ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, l’ultimo dei quali scaduto in data 13 giugno 2004”; c) alla “nota n. 40000203/bis – AREA II del 14 luglio 2004” del Prefetto di Torino, nella quale, tra l’altro, così, si afferma: “Si fa seguito al telefax in data 23 giugno u.sc., per significare, in merito alla deliberazione n. 5 dell’1.7.2004 avente ad oggetto “Esame …”, che l’avvenuta convalida del Sindaco alla carica elettiva, …, concretizza una palese violazione dell’art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla causa di ineleggibilità introdotta dall’art. 51 del Decreto medesimo …”; d) alla “seduta del 22 luglio 2004” nella quale il Consiglio comunale di Salerano Canavese adottò la deliberazione n. 7, nelle cui premesse, tra l’altro, così si afferma: “Avuta lettura della nota … con la quale il Prefetto di Torino ha invitato il Consiglio Comunale a revocare la delibera n. 5 del 1.7.2004 di convalida del sig. Elio Ottino alla carica di Sindaco per la violazione dell’art. 51 comma 2 Capo I Titolo III TUEL”.

7. Per quanto riguarda l’impugnato decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, nel preambolo, così, tra l’altro, si afferma: “Visto che il predetto amministratore (il ricorrente Elio Ottino) versa nella condizione di ineleggibilità disciplinata dall’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

8. Ciò posto, alla stregua della impugnata “Relazione” del Ministro dell'Interno e dell’impugnato decreto del Presidente della Repubblica, va condiviso quanto ritenuto dal ricorrente, nel senso che, effettivamente, il “presupposto diretto dei provvedimenti impugnati” – la “Relazione” del Ministro dell’Interno ed il decreto del Presidente della Repubblica – è l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267.

9. Ne consegue che va condiviso, anche, l’assunto del ricorrente, in base al quale, per quanto riguarda la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267, “dalla caducazione di quest’ultimo deriverebbe necessariamente l’illegittimità degli impugnati provvedimenti (“Relazione” del Ministro dell’Interno e decreto del Presidente della Repubblica), venendo a mancare la presunta violazione della legge (contestata al Consiglio Comunale) fondante i provvedimenti medesimi”.

10. Per quanto riguarda, invece, l’assunto del ricorrente in base al quale la citata norma è “ingiustamente ed irragionevolmente limitativa del diritto di elettorato passivo (ed attivo), in manifesta violazione degli” articoli della Costituzione, dianzi indicati, si osserva quanto segue:

11. In merito all’art. 1 Cost., il quale, al 2° comma, prevede che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, tale norma non ha nulla a che vedere con quanto statuito dall’art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267, il quale, pertanto, non “costituisce un’illegittima limitazione della” detta “sovranità”; in merito agli artt. 2, 48 e 51 Cost., in base ai quali, rispettivamente, “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, …”, “Il diritto di voto non può essere limitato se non …” (art. 48, ult. comma) e “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive …” (art. 51, 1° comma), nessuna delle dette norme fa riferimento all’asserito “diritto di elettorato attivo e passivo”, per cui, anche ad ammettere che con l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267, si abbia una “limitazione” del citato diritto di elettorato passivo, tale limitazione non è “illegittima”, così come nessuna “lesione” del “principio costituzionale”, all’uopo indicato, si può ritenere derivante dalla norma in questione; in merito all’art. 3 Cost., in base al quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, …” (1° comma), dal riferimento ai soggetti, indicati dal ricorrente, non deriva l’asserita “disuguaglianza e disparità di trattamento a danno” di “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco”, giacché rientrava nella discrezionalità del legislatore prevedere, con la norma in questione, che il detto “sindaco”, “non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile” alla medesima carica, a nulla rilevando quanto previsto per i soggetti, indicati dal ricorrente; in merito all’art. 97 Cost., in base al quale “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano osservati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” (1° comma), è evidente che tale norma non ha nulla a che vedere con l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267, per cui da essa non “deriva alcuna potenziale lesione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione”, in relazione all’impedimento, al quale si fa riferimento; in merito all’art. 118 Cost., come risulta sostituito dall’art. 4 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in base al quale, “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, …” (1° comma). “I Comuni, …, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze” (2° comma), è altrettanto evidente che l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000 n. 267, non ha nulla a che vedere con le dette norme, per cui il citato art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267 non comporta la non meglio precisata “compromissione dell’autonomia amministrativa garantita ai comuni”.

Per quanto sopra, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267, in relazione ai citati articoli della Costituzione, è manifestamente infondata.

12. Il ricorrente, poi, sostiene, che gli atti impugnati “si appalesano del tutto illegittimi e devono essere annullati per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione, degli artt. 41, 70 e 141 d. lgs. n. 267/2000 e sono affetti altresì da eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, assenza del presupposto, vizio di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento”.

13. Il detto assunto è inammissibile per la genericità della sua formulazione, in quanto con esso non viene addotto alcun argomento a sostegno sia della denunciata violazione, da parte del Ministro dell’Interno e del Presidente della Repubblica, dei citati articoli della Costituzione e del decreto legislativo, in sede di adozione, rispettivamente, della impugnata “Relazione” e dell’impugnato decreto presidenziale, sia del dedotto vizio di eccesso di potere, sotto i profili, all’uopo indicati, da cui sarebbero affetti i detti impugnati atti.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso n. 1469/2004 è in parte infondato ed in parte inammissibile.

14. Quanto al ricorso 1470/2004, con esso Andrea Merlo, Tersilla Enrico, Domenico Mancuso, Laura Zanello e Antonella Zimone sostengono, innanzitutto, che “la parte motiva dei provvedimenti impugnati non rende giustizia al reale svolgimento dei fatti” in quanto, nella “Relazione del Ministro dell’Interno al Sig. Presidente della Repubblica in data 4 agosto 2004”, così, tra l’altro, si afferma: “l’inosservanza (da parte del Consiglio comunale di Salerano Canavese) dell’obbligo di legge, perdurante anche dopo la diffida, ha manifestato inequivocabilmente la volontà (dello stesso Consiglio) di disattendere una prescrizione normativa di valore cogente posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli organi di governo dell’ente locale e della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per la elezione”; e ciò perché, nelle premesse sia della deliberazione del C.C. n. 5 in data 1 luglio 2004 che della deliberazione del C.C. n. 7 in data 22 luglio 2004, così, rispettivamente, tra l’altro, si afferma: “Ritenuto che secondo l’inequivocabile tenore letterale della norma di cui all’art. 41 del TUEL, …, il Consiglio Comunale non può censurare tale particolare causa (art. 51, comma 2, Capo I Titolo III del T.U.E.L.), in quanto questa non rientra tra quelle previste dal Capo II Titolo III del TUEL” e “Ritenuto nuovamente come la norma di cui all’art. 41 TUEL impedisca al Consiglio Comunale di censurare la detta causa di ineleggibilità, poiché essa non rientra tra quelle previste dal Capo II Titolo III del T.U.E.L.”, per cui, alla stregua delle dette affermazioni e, delle altre, contenute nelle premesse delle due citate deliberazioni, “non può ritenersi che il Consiglio Comunale sia incorso nelle gravi e reiterate violazioni della legge di cui all’art. 141 TUEL”, con l’ulteriore conseguenza che gli atti impugnati “si appalesano del tutto illegittimi e devono essere annullati per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione, degli artt. 41, 51, 70 e 141 d. lgs. n. 267/2000, dell’art. 3 della legge 241/1990 e sono affetti altresì da eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, assenza del presupposto, vizio di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento”.

15. La parte del detto assunto, in base alla quale “la parte motiva dei provvedimenti impugnati non rende giustizia al reale svolgimento dei fatti”, tenuto conto dell’affermazione, alla quale si fa riferimento, contenuta nella “Relazione del Ministro dell’Interno al Sig. Presidente della Repubblica in data 4 agosto 2004”, nonché delle altre affermazioni, alle quali si fa riferimento, contenute nelle premesse delle due deliberazioni del Consiglio comunale di Salerano Canavese n. 5 in data 1 luglio 2004 e n. 7 in data 22 luglio 2004, va condivisa.

16. Ed, invero, poiché, come si è visto, il Consiglio comunale di Salerano Canavese, in sede di adozione delle citate due deliberazioni, aveva ritenuto, da un lato, che, in base all’art. 41 – Adempimenti della prima seduta – del decreto legislativo 2000, n. 267, il quale prevede che “1. Nella prima seduta il consiglio comunale ..., prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69”, tra le “norme del capo II titolo III” “non rientra” l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267 e, pertanto, esso Consiglio “non può censurare tale particolare causa (art. 51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.” e, dall’altro, che il citato art. 41 “impedisce” ad esso Consiglio “di censurare la detta causa di ineleggibilità”, è indubbio che il Ministro dell’Interno, prima di affermare, con la sua “Relazione”, quanto in precedenza indicato, avrebbe dovuto tenere presenti le affermazioni, dianzi citate, contenute nelle premesse delle due deliberazioni consiliari n. 5 in data 1 luglio 2004 e n. 7 in data 22 luglio 2004, al fine di fare constare “l’inosservanza dell’obbligo di legge” da parte del Consiglio comunale di Salerano Canavese.

17. In altri termini, poiché l’affermazione, relativa alla detta “inosservanza”, si basa, come risulta in narrativa, sulle seguenti affermazioni, contenute nella “Relazione” in questione: a) “Il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino), ..., ha posto in essere atti che integrano le gravi e persistenti violazioni di legge previste dalla legge come causa di scioglimento dell’organo elettivo”; b) “con deliberazione n. 5 in data 1 luglio 2004, quel civico consesso ha convalidato l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali eletti nelle consultazioni amministrative di cui sopra”; c) “L’avvenuta convalida, malgrado il richiamo all’uopo rivolto dal prefetto, concretizza la violazione degli artt. 41 e 51 del decreto legislativo sopracitato”; d) “Il consiglio comunale di Salerano Canavese, nella seduta del 22 luglio 2004, ha confermato la convalida dell’elezione alla carica di sindaco del signor Elio Ottino persistendo, in tal modo, nella grave violazione di legge” e, poiché, in base alle dette affermazioni, il Ministro dell’Interno non fa alcun riferimento a quelle, in precedenza indicate, contenute nelle premesse delle due deliberazioni consiliari n. 5 in data 1 luglio 2004 e n. 7 in data 22 luglio 2004, l’affermazione concernente “l’inosservanza (da parte del Consiglio Comunale di Salerano Canavese con le citate deliberazioni) dell’obbligo di legge” non “rende giustizia al reale svolgimento dei fatti”, nel senso che non mette in evidenza che il detto Consiglio comunale ha adottato le due deliberazioni n. 5 in data 1 luglio 2004 e n. 7 in data 22 luglio 2004 sulla base delle affermazioni, più volte indicate e, pertanto, la detta “Relazione” risulta affetta dal detto vizio di eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e della carente motivazione.

18. Ne consegue che anche l’impugnato decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, nel cui preambolo, tra l’altro, così, si afferma: “Considerato che il consiglio, pur diffidato ad ottemperare al dovere di revoca, ha confermato la convalida dell’elezione del sindaco, determinando in tal modo la persistenza di una grave violazione di legge”, risulta affetto dallo stesso vizio di legittimità.

19. Per quanto sopra: a) la parte dell’assunto, in base alla quale gli atti impugnati “si appalesano del tutto illegittimi e devono essere annullati per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione, degli artt. 41, 51, 70 e 141 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 3 della legge 241/1990”, è infondata giacché la parte dell’assunto, in precedenza esaminata, non è idonea a fare constare la denunciata violazione, da parte del Ministro dell’Interno e del Presidente della Repubblica, dei citati articoli della Costituzione, del decreto legislativo e della legge 1990, n. 241, in sede di adozione dell’impugnata “Relazione” e dell’impugnato decreto presidenziale; b) la parte dell’assunto, in base alla quale i detti atti “si appalesano” “affetti altresì da eccesso di potere per ..., travisamento dei fatti, ..., carente motivazione, ...”, è fondata.

20. I ricorrenti assumono, poi, che gli atti impugnati “risultano palesemente viziati per difetto e/o erronea motivazione, oltre che per travisamento dei fatti”, in quanto con essi non si sarebbe dato “minimamente atto delle deduzioni giuridiche del Consiglio e senza spiegare perché, a parere del Ministero e/o del Presidente della Repubblica, la causa di ineleggibilità ivi prevista fosse comunque censurabile dal Consiglio Comunale, stante invece l’espressa preclusione di cui all’art. 41, prima comma, T.U.E.L.”, tanto più che “il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di cui all’art. 141 T.U.E.L., proprio perché i presupposti per l’esercizio di tale potere sono assolutamente tassativi, deve essere adeguatamente motivato”, motivazione che “risulta assolutamente carente ed insufficiente in ordine ai lamentati profili di legittimità costituzionale dell’art. 41, primo comma, T.U.E.L., nonché in relazione ai ripetuti appelli del Consiglio comunale all’esercizio del potere prefettizio di cui all’art. 70 T.U.E.L.”.
21. Anche il detto assunto va condiviso in quanto, effettivamente, né nella “Relazione” del Ministro dell’Interno in data 4 agosto 2004 né nel decreto del Presidente della Repubblica, si fa riferimento alle affermazioni, contenute nelle premesse delle due deliberazioni consiliari n. 5 in data 1 luglio 2004 e n. 7 in data 22 luglio 2004, relative alle menzionate “deduzioni giuridiche”, in narrativa indicate.
22. Ne consegue che vale per il detto assunto quanto si è rilevato in merito a quello, in precedenza esaminato.
23. I ricorrenti sostengono, ancora, che “la norma di cui all’art. 41, prima comma, del d.lgs. n. 267/2000 è manifestamente incostituzionale ed erronea” “nella parte in cui non stabilisce in capo al Consiglio Comunale il potere di esaminare la condizione degli eletti non solo a norma del capo II titolo III del TUEL ma anche dell’art. 51, secondo comma, TUEL medesimo, e quindi conseguentemente il potere di dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69” in quanto “prevedere una causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco che non può essere censurata dal Consiglio Comunale può ingenerare situazioni di obiettiva inosservanza della legge, quantomeno nelle more di definizione della procedura di cui all’art. 70 TUEL”, per cui il citato art. 41, 1° comma, del decreto legislativo 2000, n. 267, sarebbe in contrasto con gli articoli della Costituzione 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118.
24. In merito alla “rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale” del citato art. 41, 1° comma, del decreto legislativo 2000, n. 267, i ricorrenti sostengono che “I provvedimenti impugnati si fondano proprio implicitamente sulla presunzione secondo cui l’art. 41, primo comma, TUEL non impedirebbe al Consiglio Comunale di far valere la causa di ineleggibilità di cui all’art. 51, secondo comma, TUEL: una presunzione invero inspiegabile ed ingiustificabile, considerato il tenore letterale della prima norma, ma che verrebbe meno proprio qualora la detta norma fosse dichiarata incostituzionale (con conseguente sopravvenienza in capo al Consiglio Comunale del potere – prima insussistente – di censurare la citata causa di ineleggibilità”.
25. In merito alla detta questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, 1° comma, del decreto legislativo 2000, n. 267, si osserva che essa è in contrasto con l’assunto, in precedenza esaminato, in base al quale gli atti impugnati “risultano palesemente viziati per difetto e/o erronea motivazione, oltre che per travisamento dei fatti”, in quanto con essi non si sarebbe dato “minimamente atto delle deduzioni giuridiche del Consiglio e senza spiegare perché, a parere del Ministero e/o del Presidente della Repubblica, la causa di ineleggibilità ivi prevista fosse comunque censurabile dal Consiglio Comunale, stante invece l’espressa preclusione di cui all’art. 41, primo comma, T.U.E.L.”.
26. Ed, infatti, poiché, in base al detto assunto, condiviso dal Collegio, il Ministro dell’Interno ed il Presidente della Repubblica avrebbero dovuto dare “atto” delle “deduzioni giuridiche”, in narrativa indicate, in relazione all’asserita “espressa preclusione di cui all’art. 41, primo comma, TUEL”, spiegando quanto, all’uopo rilevato, non si può poi sostenere che il citato art. 41, 1° comma, del decreto legislativo è costituzionalmente illegittimo: la mancanza nella “Relazione” e nel decreto del Presidente della Repubblica di quanto rilevato dai ricorrenti impedisce ad essi di sollevare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 41, 1° comma, del decreto legislativo 2000, n. 267, la quale, pertanto, è inammissibile:
Per le suesposte considerazioni, il ricorso n. 1470/2004 è in parte fondato ed in parte inammissibile e, pertanto, gli impugnati “Relazione” del Ministro dell’Interno e decreto del Presidente della Repubblica vanno annullati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P . Q . M .
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione -, riuniti i due ricorsi, in epigrafe indicati: a) in parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 1469/2004; b) in parte accoglie ed in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 1470/2004 e, per effetto, annulla l’impugnata “Relazione del Ministro dell’Interno al Sig. Presidente della Repubblica” in data 4 agosto 2004 e l’impugnato decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2005
ferrari.m
00venerdì 18 febbraio 2005 13:20
Re:

Scritto da: lillo1 16/02/2005 21.23
vedremo le motivazioni della sentenza...



Da quello che ne ho capito io il TAR ha accolto il ricorso dei consiglieri contro lo scioglimento del Consiglio comunale, perché la relazione ministeriale e il DPR avevano dato conto di una grave e persistente violazione di legge che in realtà non sarebbe avvenuta.
Quello che sembra di capire è che, ai sensi della normativa vigente, la causa di ineleggibilità dell'articolo 51 del TUEL potrebbe essere fatta valere solo tramite l'azione popolare di cui all'articolo 70 TUEL, perchè tale norma non è compresa tra quelle che la Commissione elettorale prima e il Consiglio comunale dopo è tenuto a verificare.
[SM=g27833]
marco panaro
00venerdì 18 febbraio 2005 13:27
Re: Re:

Scritto da: ferrari.m 18/02/2005 13.20


Da quello che ne ho capito io il TAR ha accolto il ricorso dei consiglieri contro lo scioglimento del Consiglio comunale, perché la relazione ministeriale e il DPR avevano dato conto di una grave e persistente violazione di legge che in realtà non sarebbe avvenuta.
Quello che sembra di capire è che, ai sensi della normativa vigente, la causa di ineleggibilità dell'articolo 51 del TUEL potrebbe essere fatta valere solo tramite l'azione popolare di cui all'articolo 70 TUEL, perchè tale norma non è compresa tra quelle che la Commissione elettorale prima e il Consiglio comunale dopo è tenuto a verificare.
[SM=g27833]



anch'io più o meno l'ho capita così.
tra le righe sembrerebbe che il Tribunale civile si sia già espresso (viene citata: sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Prima Civile – n. 34746/C in data 27 settembre 2004).
ferrari.m
00giovedì 24 febbraio 2005 11:44
Stando a quanto è stato pubblicato da "La Repubblica" nell'edizione di torino il Consiglio comunale di Salerano è stato ri-sciolto con un altro DPR.
Pagina web con la rassegna stampa

[Modificato da ferrari.m 24/02/2005 11.48]

ferrari.m
00martedì 8 marzo 2005 13:34
Ecco la relazione allegata al nuovo DPR
Nelle elezioni del 12 e 13 giugno 2004 e' stato rinnovato il
consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino), con contestuale
elezione del sindaco nella persona del signor Elio Ottino.
Il signor Elio Ottino e' stato eletto per la terza volta
consecutiva alla carica di sindaco.
Essendo l'esercizio del terzo mandato consecutivo vietato
dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e conseguentemente essendosi determinati a seguito dell'avvenuta
elezione in presenza della condizione ostativa i presupposti della
decadenza dalla carica per ineleggibilita', di tali circostanze il
prefetto di Torino, con nota del 23 giugno 2004, ha reso edotto il
consiglio comunale.
Cio' nonostante, il civico consesso ha proceduto, con delibera n.
5, datata 1° luglio 2004, a convalidare la elezione del sig. Ottino;
conseguentemente il prefetto, con nota prot. n. 40000203/bis area II
del 14 luglio 2004, ha rivolto formale invito al consiglio a revocare
la delibera di convalida, ritenendo che l'atto fosse stato adottato
in violazione degli articoli 41 e 51 del decreto legislativo sopra
citato.
Con delibera n. 7, datata 22 luglio 2004, il consiglio comunale
ha confermato integralmente, per le motivazioni ivi esposte, il
contenuto della precedente deliberazione di convalida.
Sostanzialmente, nelle suddette deliberazioni, il consiglio
comunale ha sostenuto l'assunto della impossibilita' di censurare la
riscontrata causa di ineleggibilita' sulla base della considerazione
che essa non rientra tra quelle previste dal capo II, del titolo III,
del T.U.O.E.L., nel contempo sollecitando il prefetto ad azionare la
procedura prevista dall'art. 70 del medesimo decreto legislativo. Pur
tuttavia, con i richiamati atti il consiglio, dopo aver «accertato
che sussistono nei confronti del sindaco le condizioni di cui
all'art. 51, comma 2, del T.U.E.L.», lo ha convalidato integralmente
nella carica, quando invece la conseguenza logica della riconosciuta
sussistenza della causa ostativa avrebbe dovuto comportare - per
assurdo - una convalida limitata alle sole cause previste dal citato
capo II.
Non ritenendosi condivisibili le considerazioni svolte dall'ente,
con decreto del Presidente della Repubblica, in data 25 agosto 2004,
e' stato disposto lo scioglimento di quel civico consesso ai sensi
dell'art. 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, per gravi e persistenti violazioni di legge.
A seguito del ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali,
il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sentenza
n. 296, in data 13 gennaio 2004, ha annullato la relazione del
Ministro dell'interno ed il conseguente provvedimento di scioglimento
per eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e
della carente motivazione, non avendo la suddetta relazione «reso
giustizia del reale svolgimento dei fatti» nel senso di non aver
tenuto conto delle considerazioni contenute nelle premesse delle due
delibere n. 5, in data 1° luglio 2004, e n. 7, in data 22 luglio
2004, in virtu' delle quali il consiglio comunale di Salerano
Canavese ha convalidato la elezione del sindaco. In altri termini, il
tribunale ha censurato il fatto che il provvedimento di scioglimento,
nei due atti che lo compongono (relazione ministeriale e decreto),
non si e' fatto carico di argomentare puntualmente le ragioni di
ritenuta infondatezza delle considerazioni dedotte dal comune e di
esporre l'iter logico secondo il quale si doveva ritenere sussistente
l'obbligo del consiglio comunale di rilevare la causa di
ineleggibilita'.
Pertanto, poiche' la censura giurisdizionale ha riguardato
profili formali del provvedimento, riconducibili ai vizi della
motivazione, nonche' all'eccesso di potere per travisamento dei
fatti, e' da ritenere, secondo la costante giurisprudenza, che
l'Amministrazione mantenga integra la potesta' di riadottare il
provvedimento depurandolo delle carenze riscontrate.
L'assunto sostenuto dal consiglio comunale di Salerano Canavese
di non poter censurare la causa di ineleggibilita' prevista dall'art.
51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si fonda
su una interpretazione esclusivamente letterale dell'art. 41 del
testo unico degli enti locali; al contrario, una lettura sistematica
della norma in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico non
consente di escludere la sussistenza del potere-dovere del consiglio
comunale di procedere alla verifica delle condizioni di eleggibilita'
dei suoi componenti e del sindaco con riguardo a tutte le cause
ostative comunque previste da norme di legge, quale che sia la fonte
legislativa che le disciplina singolarmente.
Invero e' principio generale dell'ordinamento giuridico che ogni
organo collegiale deliberi sulla regolarita' dei titoli di
appartenenza dei propri componenti e verifichi la sussistenza di
tutte le cause ostative all'espletamento del mandato. Detto
accertamento va esperito anche nei confronti della carica di sindaco
che, in virtu' dell'art. 37 del decreto legislativo 10 agosto 2000,
n. 267, e' componente del consiglio comunale.
Il potere di convalida dei propri eletti da parte del consiglio
comunale rappresenta una primaria espressione dell'autonomia
riconosciuta dalla Costituzione agli enti locali, nonche' una
essenziale forma di garanzia di tale autonomia rispetto ad ingerenze
esterne; cosi' che la coesistenza nell'ordinamento giuridico
dell'istituto della convalida da parte dell'organo collegiale e
dell'istituto dell'azione prevista dall'art. 70, garantisce un
imprescindibile equilibrio di sistema, trattandosi di rimedi che si
integrano quanto alle finalita', pur essendo differenti le esigenze
in vista dei quali sono previste dalla legge. L'azione ex art. 70 ha
carattere accessorio e comunque temporalmente successivo rispetto al
momento ordinario di tutela degli interessi pubblici sottesi alle
norme sulle condizioni di eleggibilita', affidato necessariamente
alla diretta responsabilita' dello stesso organo elettivo. Peraltro,
una interpretazione che escludesse il sindaco dalla convalida degli
eletti per la sola causa di ineleggibilita' scaturente dal divieto
del terzo mandato, mantenedolo invece ad essa assoggettato per le
rimanenti cause previste dal capo II del titolo III, risulta
improponibile siccome palesemente viziata da irragionevolezza.
Risulta, inoltre, impraticabile in quanto comporterebbe la intrinseca
contraddittorieta' dell'atto deliberativo conclusivo del procedimento
che, da una parte, «nell'esaminare le condizioni degli eletti»,
dovrebbe rilevare la condizione ostativa, dall'altra, concludere,
fuori da ogni principio di ragionevolezza, per una convalida parziale
(limitata alle condizioni di cui al capo II).
D'altra parte, non e' mai stato posto in discussione che il
potere di convalida da parte del consiglio comunale abbia un
carattere generale e riguardi tutti i casi di ineleggibilita'
comunque previsti dalla legge. Infatti, gia' l'art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 570, del 16 maggio 1960, con una
formulazione letterale analoga a quella recata dall'art. 41, imponeva
al consiglio comunale di procedere nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni, alla verifica delle cause di
ineleggibilita' previste dagli articoli 14, 15, 16 e 17 dello stesso
decreto. La predetta disposizione ha trovato incontestata
applicazione nel tempo anche a seguito della entrata in vigore della
legge 23 aprile 1981, n. 154, che, pur avendo abrogato i richiamati
articoli 14, 15, 16 e 17 e ridisciplinato le cause di ineleggibilita'
ed incompatibilita', non ha ritenuto di dover introdurre un esplicito
richiamo, nel corpo dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 570/1960, alle nuove disposizioni di diritto
sostanziale da essa stessa recate. Analogamente, sono intervenute nel
tempo norme che hanno introdotto cause di ineleggibilita' e/o
incompatibilita' senza che per esse venisse fatto espresso
riferimento al potere di convalida (legge 23 gennaio 1992, n. 32). Ed
e' significativo che la Corte di cassazione (cfr. 25 febbraio 1999,
n. 1631; 1° giugno 2000, n. 7278) non ha mai posto in discussione la
sussistenza, anche in questi casi, del potere di convalida nonostante
la norma che lo regolava (art. 75 decreto del Presidente della
Repubblica n. 570/1960) facesse persistentemente riferimento alle
sole disposizioni sulla ineleggibilita' e la incompatibilita'
originariamente previste ed ormai da tempo abrogate. Peraltro, con
riguardo alla causa di incompatibilita' tra la carica di sindaco e
quella di consigliere regionale, le nuove leggi regionali adottate
nell'osservanza dei principi dettati dalla legge 2 luglio 2004, n.
165, non fanno espresso riferimento alla convalida del consiglio
comunale, cosicche' anche in questo caso l'art. 41 del T.U.O.E.L.
rimane privo di collegamento formale con le disposizioni che regolano
la posizione sostanziale, senza che per cio' possa ritenersi venuto
meno il potere-dovere del consiglio comunale di procedere alla
convalida.
Alla luce di quanto sopra esposto, puo' ritenersi che la
collocazione meramente formale del divieto di terzo mandato
consecutivo nell'ambito del Capo I del Titolo III del T.U.O.E.L., non
faccia venire meno il regime giuridico proprio della causa di
ineleggibilita', ne', tanto meno, esenti l'organo collegiale dal
dovere di pronunciarsi, dichiarando la decadenza per effetto di causa
ostativa non sanabile.
Nel caso di Salerano Canavese, l'inosservanza dell'obbligo
derivante dal principio generale della convalida degli organi
elettivi, perdurante anche dopo la diffida, ha reso
inequivocabilmente manifesta la volonta' del Consiglio comunale di
disattendere una prescrizione di valore cogente, posta a garanzia
delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del
procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale e
della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per la
elezione.
In presenza di tale grave e persistente violazione di legge, si
e' determinata l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) per le
motivazioni sopra riportate ed alla nomina del commissario per la
provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Ventrice.
lillo1
00lunedì 6 marzo 2006 22:14
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla possibilità per i sindaci di ricandidarsi per il terzo mandato e si è espressa, nella sentenza n. 4254 del 18 gennaio 2006, con parere favorevole nonostante il Ministero dell’Interno fosse di avviso contrario. Nella specie, il Ministero aveva agito giudizialmente contro il sindaco di una piccola cittadina che continuava ad esercitare le sue funzioni nonostante fosse al terzo mandato. Ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 267/2000, non sono possibili tre mandati consecutivi per i sindaci e presidenti della provincia ma secondo i giudici deve essere prevalente la volontà democratica dei cittadini espressa mediante elezioni. (...)
marco panaro
00martedì 7 marzo 2006 09:20
sarebbe interessante legegrla per intero...
lillo1
00martedì 7 marzo 2006 12:08
infatti, ma non l'ho trovata. sulla stampa dell'altro giorno un articolo in proposito minimizzava, dicendo in pratica che la cassazione non era entrata nel merito, ma aveva annullato per motivi procedurali.
marco panaro
00lunedì 12 novembre 2007 14:24
Consiglio di Stato, Sez. VI, 9/10/2007 n. 5309
La copertura costituzionale generale, che la giurisprudenza ha rinvenuto, per le forme di ingerenza statale nell’autonomia delle amministrazioni locali (sostitutive e sanzionatorie – repressive), nel disposto dell’art. 117 comma 2 lett. p) della Costituzione, che attribuisce alla legislazione esclusiva statale la materia legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane” (cfr. C.S., sez. VI, n. 1264/2007), non può considerarsi limitata alle sole ipotesi di commissariamento, previste dal TUEL. La materia “organi di governo” deve, infatti, ritenersi comprensiva sia della disciplina della costituzione e del funzionamento di questi organi sia della disciplina degli interventi (anche sanzionatori), propri della funzione di vigilanza sugli enti locali da parte del Ministero dell’Interno ovvero della Prefettura, quale sua articolazione periferica. Tra gli interventi possibili vi è quello riconducibile al potere di commissariamento ex art. 19, comma 4, R. D. n. 383/1934, destinato ad operare in situazioni diverse da quelle disciplinate dall’art. 141 TUEL, le quali non esauriscono tutte le ipotesi nelle quali si materializza la funzione “di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi”. Al potere di commissariamento disciplinato dall’art. 141 TUEL per le ipotesi in esso previste, si aggiunge, quindi, il generale potere di commissariamento ex art. 19, comma, 4 R.D. n. 383/1934, che può essere esercitato “qualora, per qualsiasi ragione, le amministrazioni degli enti locali non possano funzionare”.
Michele Dei Cas
00lunedì 12 novembre 2007 14:48
Cassazione civile , sez. I, sentenza 05.06.2007 n° 13181: in sostanza:
1) la legittimazione a proporre un ricorso elettorale ex art. 82 D.P.R. n. 570/1960 spetta, oltre che al cittadino elettore, anche a "chiunque vi abbia interesse", in funzione di un interesse pubblico alla regolare composizione ed al funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali.
2) il divieto di terzo mandato sindacale consecutivo, previsto dell’art. 51 T.U.E.L., non opera nel caso di terza candidatura "non immediatamente successiva allo scadere del secondo mandato di sindaco del Comune medesimo", perché intervallata da una precedente tornata elettorale, alla quale il precedente sindaco non si è presentato e che è poi, però, risultata nulla per mancato raggiungimento del quorum dei votanti.
Ecco la via di uscita.
lillo1
00domenica 16 dicembre 2007 18:09
Corte di Cassazione - Sez. I civile, con sentenza n. 25497 del 6 dicembre 2007, sembra avere definitivamente sancito il divieto per i sindaci di candidarsi per la terza volta consecutiva.

Secondo i giudici di legittimità, "con la limitazione dei mandati alla carica di sindaco si tende in effetti ad una vera tutela della libertà di voto, cercando, con l'imposizione di un periodo sabbatico ostativo temporaneamente all'espletamento di un altro mandato, di impedire forme di permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo e incidere quindi sulla libertà di voto dei cittadini e sulla imparzialità dell'amministrazione: la norma tende a tutelare la sovranità popolare e la libertà di voto".

Questi i motivi per cui la Corte di Cassazione ha sancito il divieto di ineleggibilità del sindaco per la terza volta consecutiva, ponendo definitivamente fine alla questione del terzo mandato dei sindaci e ritenendo che non fosse necessario l'intervento della Corte Costituzionale, visto che l'articolo 51 del TUEL, in materia di limitazione dei mandati, è legittimo poiché spetta al legislatore stabilire quali sono le cariche per le quali possono essere fissati dei limiti.

La sentenza n. 25497/2007 chiarisce, inoltre, che non si verifica in questo modo alcuna disparità di trattamento fra la carica di sindaco ed altre per le quali le limitazioni sono inferiori; secondo i giudici, infatti, "rispetto ad altre cariche istituzionali, per i quali è ammesso il terzo mandato ci sono posizioni diverse che giustificano un diverso trattamento".





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