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Fisco e Tributi
Sulle violazioni la sanzione spetta alla giunta comunale
Nella sentenza n. 22197 del 24 novembre 2004, la Corte di Cassazione ha affermato che la giunta comunale è competente a stabilire l’entità delle sanzioni da irrogare in caso di violazioni in materia di Ici.
Nel caso di specie, un contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale era stato ritenuto legittimo un avviso di accertamento Ici. Il ricorrente sosteneva, invece, l’illegittimità dell’atto poiché adottato dalla giunta comunale, organo incompetente, e non dal funzionario preposto agli accertamenti Ici.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, il funzionario non ha le competenze per irrogare le eventuali sanzioni ma solo “le funzioni e i poteri” per l’esercizio dell’attività organizzatoria e gestionale dell’imposta, come sottoscrivere gli avvisi di liquidazione e accertamento.
La sentenza in oggetto, n. 22197 del 24 novembre 2004, suscita alcune perplessità poiché la Corte, nello stabilire che la giunta comunale è l’organo competente ad irrogare sanzioni, prende in considerazione solo il Decreto legislativo n. 504/1992 e non anche il Decreto legislativo n. 472/1997. L’articolo 16 di quest’ultimo stabilisce, infatti, che le sanzioni amministrative sono irrogate “dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono”.
Alla luce di ciò, il soggetto competente ad individuare e irrogare la sanzione è il funzionario dell’Ici e non la giunta comunale.
Fonte: Italia Oggi - del: 04/01/2005, N°: 2, pag. 28
Autore: Maurizio Bonazzi