art. 113 c. 13 tuel

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clatemp
00sabato 5 agosto 2006 09:47
ho bisogno di giurisprudenza (marco dovrebbe essere un gioco da ragazzi per te... [SM=g27828] ) su questo articolo. In particolare mi interessa capire se a qualche società del patrimonio del comune è stato contestato il fatto di effettuare anche la gestione del servizi visto che la norma dice che la società deve mettere a disposizione di altri soggetti gli immobili e gli impianti per la gestione dei servizi. Vedo molti esempi in giro che non mi pare rispettino molto questo discorso.
lillo1
00lunedì 7 agosto 2006 19:55
claaaa! non si capisce un cavolo di cio che vuoi sapere... [SM=g27833] [SM=g27833] [SM=g27833]
e cmq marchino è in ferie...
ma se ti spieghi magari ci possiamo provare anche noi superstiti.
clatemp
00martedì 8 agosto 2006 15:43
lo so, lo so è un mio difetto: a volte scrivo...pensando che gli altri riescano a leggermi nel pensiero [SM=g27821] [SM=g27819] [SM=g27828]

dunque vediamo se mi riesce di esser più chiaro: l'art. 113 tuel al comma 13 dice che il Comune può costituire una società a cui affidare il proprio patrimonio immobiliare (impianti edifici ecc.). La stessa norma però dice che tale patrimonio deve essere "messo a disposizione" di soggetti che intendono svolgere la gestione del servizio intendendo chiaramente che la società del Comune non può quindi gestire i relativi servizi. Per fare un esempio il fabbricato adibito ad asilo nido piuttosto che lo stadio comunale posso trasferirli come proprietà alla società del Comune ma poi devo affidare ad un altro soggetto la gestione del nido o dello stadio comunale. Molti comuni invece fanno gestire questi servizi dalla stessa società proprietaria dell'immobile. Mi domandavo se qualcuno avesse contestato questo "modus operandi" impugnando al Tar (o forse ad altro giudice?) il tutto.

...va meglio lillo? [SM=g27820]: [SM=g27827]:
lillo1
00mercoledì 9 agosto 2006 16:59
decisamente meglio.
anche se non so rispondere, naturalmente. per quanto ne so, qui stanno facendo proprio una operazione del genere (conferimento proprietà più gestione) con le ex strutture olimpiche. ma non ne sono certa. mi informerò meglio.
scanners
00mercoledì 9 agosto 2006 18:05
beh cla per quanto riguarda il SII è possibile e lo stabilisce anche il nuovo T.U. in materia ambientale. per gli altri servizi non so [SM=g27821]
lillo1
00venerdì 11 agosto 2006 18:46
Re:

Scritto da: scanners 09/08/2006 18.05
beh cla per quanto riguarda il SII è possibile e lo stabilisce anche il nuovo T.U. in materia ambientale. per gli altri servizi non so [SM=g27821]



non so cosa dice sul punto il nuovo codice ambientale, può darsi che abbia (finalmente!) superato il problema.
ma mi pare che anche in materia di SII, il dibattito sulla necessità o meno della scissione tra proprietà degli impianti e gestione degli stessi non sia stato proprio una cosa da poco.... almeno qui da noi.
marco panaro
00martedì 15 agosto 2006 15:24
Non leggo il comma 13 nel senso che dici tu.

Se è possibile - e nei limiti in cui è possibile - l'affidamento "in house", nulla vieta che la stessa società (o comunque una sua controllata) sia proprietaria dell'infrastruttura e la gestisca.
clatemp
00giovedì 17 agosto 2006 15:01
beh marco che significato dai alla locuzione "Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio..."??

normalmente se non c'è un "possono" in una disposizione di legge vuol dire che "devono" e secondo me dovrebbero farlo anche con gara (come società di proprietà pubbliche devono scegliere il gestore con gara). Poi è chiaro che possono costituire una partecipata che...partecipa alla gara.
clatemp
00giovedì 14 settembre 2006 13:53
mi è capitata per le mani questa interessante sentenza della corte costituzionale. Si tratta della sentenza n. 29 del 2006.
Estraggo una parte che mi pare interessante, molto interessante:

8.— Orbene, il richiamato art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo risultante dalle varie modifiche subìte nel tempo, delinea una complessa disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che risulta caratterizzata, in linea generale:
– dalla separazione tra la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, riservata all'ente locale (o trasferita da quest'ultimo a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile), e la gestione del servizio pubblico;
– da un tendenziale accorpamento della gestione delle reti all'erogazione del servizio pubblico locale, prevedendosi la tipizzazione, ad opera della normativa di settore, dei casi in cui le suddette attività possono, invece, essere eccezionalmente disgiunte.
In detto sistema, quindi, si possono distinguere tre aspetti nella regolamentazione dei servizi pubblici locali, che possono essere così individuati:
– proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali;
– gestione della rete;
– erogazione del servizio.
Dall'esame del contenuto del citato art. 113, in combinato disposto con altre norme nel medesimo articolo richiamate, sono desumibili, i seguenti principi:
– la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta agli enti locali (art. 113, comma 2), che possono conferirla però – come si è precisato – a società a capitale interamente pubblico (art. 113, comma 13);
– le discipline di settore possono stabilire i casi in cui l'attività di gestione delle reti e degli impianti può essere separata dalla erogazione del servizio (art. 113, comma 3); qualora sia stata prevista detta separazione, per la gestione gli enti locali si avvalgono, con affidamento diretto, delle società proprietarie delle reti, di società a capitale interamente pubblico costituite allo scopo, oppure, mediante procedure di evidenza pubblica, di imprese idonee (art. 113, commi 13 e 4);
– il conferimento della titolarità del servizio pubblico, per l'erogazione dello stesso, è affidato (art. 113, comma 5):
a) a società di capitali individuate mediante l'espletamento di gare ad evidenza pubblica;
b) a società di capitale misto pubblico/privato, nelle quali il socio privato sia scelto attraverso gare ad evidenza pubblica;
c) a società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulle società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
– le società che in Italia o all'estero gestiscono a qualsiasi titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica o a seguito dei relativi rinnovi, nonché le società controllate o collegate alle medesime ovvero i soggetti titolari della gestione delle reti (quando sia disgiunta dall'erogazione del servizio) non possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio pubblico di cui al comma 5 (art. 113, comma 6);
– il divieto da ultimo richiamato opera per entrambe le categorie di soggetti ivi indicate soltanto a partire dal 1° gennaio 2007, a meno che non si tratti «dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa» (comma 15-quater, aggiunto all'art. 113 dall'art. 4, comma 234, della legge n. 350 del 2003).
marco panaro
00giovedì 14 settembre 2006 14:52
"le discipline di settore possono stabilire i casi in cui l'attività di gestione delle reti e degli impianti può essere separata dalla erogazione del servizio"

bene.

competenza statale o regionale?
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