condono catastale

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clatemp
00sabato 24 settembre 2005 14:31
dai giornali economici ho appreso che il comune di torino ha effettuato il condono catastale. Era un'idea che avevo già in mente l'anno scorso per i fabbricati ex rurali ma effettivamente quest'anno è diventata ben più ampia la questione. L'operazione è interessante e la sto proponendo in tutti e due i Comuni dove lavoro. Sto comunque approfondendo e a tal fine ho preparato un quesito da inviare al relatore di un corso dove è andata la ragazza dei tributi e che mi pare uno "che ragiona" per gli interessati gli abbiamo scritto questo:

... volevamo approfondire l’argomento del condono in particolare ponendoLe le seguenti domande:

- il comma 337 della Legge 311/2004 recita testualmente: (Decorrenza degli effetti fiscali delle variazioni catastali) – "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune".
Come vede ho sottolineato una parte della norma perché volevo capire se per deroga alle vigenti disposizioni si deve intendere rispetto a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs 504/92 oppure a quanto previsto dall’art.74 della Legge 342/2000 (oppure ancora ad entrambi).

In sintesi le sottopongo questi dubbi:

1) Il Comune ha anche la facoltà di far retrocedere la rendita e conseguentemente richiedere imposta sanzioni ed interessi anche per gli anni 1993 e seguenti qualora la variazione catastale risalga a tale periodo? (e quindi in deroga alle regole sulla prescrizione fissate dall’art. 11 D. Lgs.504/92)
2) Il Comune può, in sede di applicazione della Legge 289/2002 limitare l’obbligo tributario ad un periodo più limitato (ad es. soltanto per gli anni successivi al 2000)? Per rispondere positivamente a questa domanda, visto che la norma consente solo la riduzione e non l’azzeramento totale dell’imposta contrariamente a quanto dispone per le sanzioni e per gli interessi, bisognerebbe considerare il debito tributario del contribuente relativo ai vari anni di imposta come un’unica entità riducibile nella sua quantificazione complessiva.
3) Il Comune può, sempre in applicazione della Legge 289/2002, adottare delle aliquote inferiori a quelle deliberate per gli anni oggetto di condono ed in particolare un’aliquota al di sotto del 4 per mille (per rendere più vantaggiosa l’adesione dei contribuenti)?
4) se l’interpretazione fosse quella prospettata e il Comune intendesse allargare il condono fino al 1993, è possibile questa soluzione, visto che per il 1993 il legislatore ha previsto che il gettito limitatamente alla parte del 4 per mille fosse attribuito allo Stato ed invece la Legge 289/2002 parla di tributi propri?



che ne pensate?
ciao
clatemp
00sabato 1 ottobre 2005 14:08
lillo, i casi sono 2

a) ho scritto delle cose incomprensibili dal punto di vista grammaticale e/o della sintassi (come spesso mi capita[SM=g27829] =

b) ti ho schockato con l'argomento e ti devi ancora riprendere.



p.s. dagli altri forse no, ma da te un interventino me lo aspetto
lillo1
00sabato 1 ottobre 2005 15:02
urca, allora mi devo impegnare sul serio...[SM=g27819]

cmq nessuna delle due, semplicemente non l'avevo letto perchè in questo periodo sono affacendata in altri casini, e non stavo pensando ai tributi.
rimedierò, ok?[SM=g27822]
clatemp
00sabato 11 marzo 2006 14:29
guarda che sono passati 5 mesi... [SM=g27826] [SM=g27827]:
clatemp
00sabato 11 marzo 2006 14:31
a proposito, dimenticavo. Lillo tu che sei geograficamente a portata di mano, adesso che la "sbornia" da olimpiadi è passato non è che riesci ad avere informazioni su come è andata la faccenda a Torino? [SM=g27811]
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