election day - (6 e 7 giugno)

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lillo1
00domenica 1 febbraio 2009 11:00

d.l. 3/2009 -

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22.

Art. 1. Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;
c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;
d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;
f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;
n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.
Michele Dei Cas
00lunedì 2 febbraio 2009 09:51
Grazie per la segnalazione. Qualche interrogativo:
a) art. 1 comma 1: perchè si parla dell'abbinamento europee, provinciali, comunali senza accennare alle regionali?
b) art. 1 comma 1 lettera n (compensi componenti seggio= non si richiama il comma 6 dell'art. 1 L. 70/1980- che determinava i compensi per le elezioni al parlamento europeo; si richiama il comma 1 compreso l'inciso "con esclusione di quelle per l'elezione di rappresentanti dell'Italia nel Parlamento europeo"; presumo che il concetto sia, comunque: presidente 150 + 37 regionali, + 37 provinciali + 37 comunali.
c) il rimborso spese ai comuni (articolo 1 comma 2): si continua a non parlare delle regioni; il nuovo meccanismo che vuol dire? (temo: quello che Tremor ha messo in Bilancio lo prendete, il resto ciccia)
lillo1
00lunedì 2 febbraio 2009 11:52
quali regioni votano per il rinnovo dei loro organi?

sul sito dell'interno di regionali non si parla da nessuna parte.

Michele Dei Cas
00lunedì 2 febbraio 2009 14:44
Hai ragione; non so se vi siano amministrazioni regionali in scadenza; lo davo per scontato [SM=g27826]
lillo1
00lunedì 2 febbraio 2009 14:58
mah, salvo che ci sia qualche regione fuori dal turno, le elezioni regionali sono state nel 2005. una volta erano insieme a comunali e provinciali, ma c'era stato quel discorso che per un certo periodo comuni e provincie avevano avuto il mandato quadriennale, il che ha scombinato tutto.
Michele Dei Cas
00lunedì 2 febbraio 2009 17:25
E' questo il punto: la mia memoria storica sta diventando preistorica.
ferrari.m
00lunedì 6 aprile 2009 00:39
Il 3 aprile in gazzetta ufficale è stato pubblicato il DPR di indizione dei comizi elettorali per le europee.
ferrari.m
00venerdì 8 maggio 2009 00:22
Alle 8.00 si inizia.
E' arrivato il grande giorno della presentazione delle liste.

Per adesso due appuntamenti: alle 9.00 e alle 15.00.

Previsto l'arrivo di un massimo di sei liste.
ferrari.m
00venerdì 8 maggio 2009 00:24
p.s.
Nel caso si riscontri che un elettore ha sottoscritto più di una lista di candidati, violando l'articolo 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, cosa si deve fare?
Solo segnalarlo alla Commissione elettorale?
Mandare anche gli atti alla Procura (o ci pensa la Commissione elettorale)?
Michele Dei Cas
00venerdì 8 maggio 2009 08:57
Secondo me, le segreterie comunali fungono, in questo momento, solo da centro di raccolta delle liste, in funzione della loro tarsmissione alla commissione circondariale.
Quindi, ferma restando l'opportunità di segnalare il fatto alla Commissione (ed anche, nello spirito di collaborazione, ai rappresentanti delle liste coinvolte, perché possano rimediare), propendo per la competenza della circndariale (per la segnalazione all'autorità giudiziaria).
lillo1
00venerdì 8 maggio 2009 10:19
confermo. è come dice michele.
è la commissione elettorale circondariale che ha la competenza su questa verifica, e quindi anche quella, conseguente, di denunciare eventuali irregolarità. è un lavoro improbo, ve lo assicuro, (ho fatto per anni il segretario di cec)...
il comune, in teoria, potrebbe anche non guardare nulla, ricevere le liste e trasmetterle senza neanche aprire la documentazione.
ovviamente, nello spirito di collaborazione (e nell'interesse generale che tutto vada per il verso giusto), nulla vieta di fare presenti le eventuali irregolarità.
Michele Dei Cas
00venerdì 8 maggio 2009 12:57
A proposito di CEC, mi porto avanti (di un giorno); una delle liste presentate in un comune ha il seguente simbolo: parte inferiore con una cartolina con veduta del ridente paese; nella parte superiore compaiono un paio di petali (di colore NON VERDE) del classico stilema "sole delle alpi". La dizione del contrassegno riprende, infatti, in un motto di 4 righe anche la scritta "sole nelle alpi".
Secondo Voi va esclusa ai sensi dell'art. 30 DPR 570?
Ho trovato alcune sentenze (fra cui in particolare TAR Lombardia Brescia 1112/2004) che mi farebbero propendere per il no.
marco panaro
00venerdì 8 maggio 2009 18:16
no, perché manca il maiale di Borghezio [SM=g27828]
ferrari.m
00venerdì 8 maggio 2009 21:16
Re:
lillo1, 08/05/2009 10.19:


ovviamente, nello spirito di collaborazione (e nell'interesse generale che tutto vada per il verso giusto), nulla vieta di fare presenti le eventuali irregolarità.


Adesso questa verifica è facile, il nostro programma, se adeguatamente utilizzato, memorizza i certifcati elettorali e ti avverte del fatto che per Tizio hai già stampato un certificato elettorale per la sottoscrizione della lista....


marco panaro
00venerdì 8 maggio 2009 22:11
wow!
ferrari.m
00sabato 9 maggio 2009 23:02
Da noi (comune con meno di 15.000 abitanti) sono state presentate 6 liste, mai state così tante da quando c'è questo sistema elettorale.
Michele Dei Cas
00lunedì 11 maggio 2009 08:34
Per la statistica, qui, invece:
12 comuni (su 13) interessati ad elezioni
3 con 3 liste
9 con due sole liste (tra le quali il comune capomandamento di circa 7000 abitanti);
penso che si tratti del minimo storico (effetto anche delle nuove norme su rappresentanti in Comunità Montana).
lillo1
00lunedì 11 maggio 2009 12:33
tanto per complicare ulteriormente le cose...

(fermo restando che il principio è sacrosanto!)


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio scorso la Legge 7 maggio 2009, n. 46 recante "Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione."

Con la Legge n. 46/2009 sono state modificate alcune norme del Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, sul voto domiciliare per gli elettori disabili che non sono in condizione di recarsi ai seggi elettorali (affetti da gravissime infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali).

Si ricorda che per accedere a questa modalità di voto è necessario inviare al sindaco del comune presso le cui liste elettorali si è iscritti una richiesta in cui indicare le motivazioni e l'indirizzo presso il quale si intende votare, alla quale dovranno essere allegati copia della tessera elettorale e del certificato rilasciato dalla Commissione medica competente per l'accertamento delle situazioni di handicap.

ferrari.m
00lunedì 11 maggio 2009 16:06
Di sicuro a Fontevivo (PR) qualcuno/a sta passando un brutto periodo:

da parma.repubblica.it


A Fontevivo niente elezioni
il comune sarà commissariato

Sono state raccolte troppe firme, più di quelle indicate per legge per un Comune di 5.000 abitanti. Risultato? Tutte le liste sono state escluse dalle prossime elezioni e la consultazione elettorale sarà rinviata
Il 6 e 7 giugno si voterà in 33 Comuni della Provincia di Parma e non in 34 come in realtà dovrebbe essere. A Fontevivo non ci saranno urne, candidati e preferenze. Almeno non il 6 e il 7 giugno. Se ne parlerà più avanti, dopo un periodo di commissariamento. E tutto perchè sono state raccolte troppe firme, più di quelle indicate per legge per un Comune di 5.000 abitanti. Risultato? Tutte le liste sono state escluse dalle prossime elezioni comunali e la consultazione elettorale cancellata dalla commissione provinciale.

Per un errore dell'ufficio comunale elettorale, ai candidati sindaco e alle liste collegate era stato richiesto di raccogliere dalle 60 alle 120 firme quando, per legge, il numero doveva essere compreso solo fra le 30 e le 60. E così per i tre aspiranti sindaco (il primo cittadino uscente Massimiliano Grassi e gli sfidanti Ferdinando Madini e Roberto Ollari) candidature cancellate e, conseguentemente, elezioni rinviate con il commissariamento del Comune.

La decisione della commissione ha il sapore di una beffa anche per Pdl e Lega che non si erano presentate con un proprio candidato avendo raccolto 'solo' 40 firme. La loro lista, alla fine, sarebbe stata l'unica in regola con le disposizioni di legge ed oggi chiedono che i nuovi termini per la presentazione vengano riaperti per tutti. Possibile uno slittamento al 21 giugno ma, cosa più probabile, si andrà alle urne ad autunno o nel 2010 in concomitanza con le consultazioni regionali.
(11 maggio 2009)



Fermo restando che la responsabilità di verificare cosa c'è da fare è dei partiti/movimenti, quello dell'ufficio elettorale è stato uno svarione non da poco.....
Michele Dei Cas
00martedì 12 maggio 2009 12:17
Diabolico! In un colpo solo, nel pieno rispetto della par condicio, sono riusiciti a far fuori tutti i partiti di maggioranza e minoranza.
Quello di Fontevivo è un modello di eccellenza da esportare ed applicare anche in campo nazionale.
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