incarichi professionali - criterio di rotazione

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lillo1
00sabato 22 dicembre 2007 15:49
massima

Il D.Lgs. n. 163/2006 prevede all’art. 130 che l’incarico di direttore dei lavori, in caso di indisponibilità di tecnici della stazione appaltante o di altre p.a. convenzionate, sia affidato, in via prioritaria al tecnico già incaricato della progettazione; lo stesso Codice prevede altresì (art. 91, comma 2, in combinato disposto con l’art. 57, comma 6) che, per gli affidamenti degli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia dei 100.000 Euro, le amministrazioni pubbliche si attengano, fra gli altri, al criterio della rotazione fra soggetti inseriti in appositi elenchi formati dalle stesse amministrazioni. Le due disposizioni, per ovvie ragioni, debbono quindi essere interpretate in modo da avere entrambe un significato utile, sicché ben può essere applicato il criterio della rotazione allorché la progettazione sia stata espletata da tecnico già affidatario di numerosi incarichi comunali.



TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 15 dicembre 2007, n.4252 - Pres. Cavallari-est. Capitanio

SENTENZA


Visto il ricorso n. 1784/2007, proposto da MICHELE DURANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO RISI, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in LECCE, PIAZZA MAZZINI, 72,

contro

COMUNE di GALATONE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro De Matteis, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Trinchese, 63,


e nei confronti di

Antonio Chirivì, non costituito,

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della delibera della Giunta Municipale n. 43 del 12 settembre 2007, della quale il ricorrente ha avuto conoscenza il 24 settembre, avente ad oggetto “Progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme di sicurezza della struttura comunale sita in Via Papa Giovanni XXIII, da destinare a casa di riposo e centro diurno. Importo progetto euro 478.000,00. Incarico professionale per la nomina”, con cui l’Arch. Chirivì è stato incaricato Direttore dei Lavori, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, nei limiti delle ragioni e dei diritti del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatone;

Uditi nella camera di consiglio del 13 dicembre 2007 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, l’avv. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. Risi, e l’avv. De Matteis.

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006, (art. 27 L. 109/1994) come aggiornato e integrato con D.Lgs. n. 113/2007, e degli artt. 91, comma 6 e 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;

- Violazione di Legge ed eccesso di potere, mancato avviso d’avvio del procedimento.

Considerato che:

- il ricorso non merita accoglimento, in quanto il D.Lgs. n. 163/2006 prevede sì all’art. 130 (come esattamente rilevato dal ricorrente) che l’incarico di direttore dei lavori, in caso di indisponibilità di tecnici della stazione appaltante o di altre p.a. convenzionate, sia affidato, in via prioritaria al tecnico già incaricato della progettazione (nel caso di specie, l’ing. Durante); ma lo stesso Codice prevede altresì (art. 91, comma 2, in combinato disposto con l’art. 57, comma 6) che, per gli affidamenti degli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia dei 100.000 Euro, le amministrazioni pubbliche si attengano, fra gli altri, al criterio della rotazione fra soggetti inseriti in appositi elenchi formati dalle stesse amministrazioni. Le due disposizioni, per ovvie ragioni, debbono quindi essere interpretate in modo da avere entrambe un significato utile;

- nel caso di specie, il Comune intimato, costituendosi in giudizio, ha esibito copia del regolamento comunale sui contratti (approvato nel 2000), il quale, all’art. 4, richiama le disposizioni di cui all’art. 17, commi 11 e 12, della L. n. 109/1994. Le disposizioni in questione, ora trasfuse con modifiche nell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, impongono alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento degli incarichi di progettazione inferiori alla soglia summenzionata nel rispetto di alcuni principi fondamentali (trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità). La norma regolamentare comunale, dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, deve essere interpretata nel senso che il riferimento si deve intendere all’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, e quindi, per via del richiamo al precedente art. 57, comma 6, all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di attenersi anche al principio della rotazione nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori.

E poiché il Comune (cfr. documento allegato alla produzione documentale del 13.12.2007) ha provato che l’ing. Durante, nel periodo 2004-2006, è stato affidatario di nove incarichi professionali (per cui l’Amministrazione ha ritenuto di non potergli affidare anche l’incarico per cui è causa), l’atto impugnato va ritenuto immune dai vizi sostanziali rilevati in ricorso;

- per quanto concerne, invece, il dedotto vizio di incompetenza della Giunta Municipale, lo stesso non sussiste, in quanto l’art. 4 del citato Regolamento comunale sui contratti affida proprio alla Giunta il potere di affidare gli incarichi professionali in questione. La norma regolamentare de qua (la quale, peraltro, non appare in linea con il criterio di riparto delle competenze fra organi di indirizzo politico e dirigenza pubblica), non è oggetto di contestazione, per cui anche sotto questo profilo il ricorso va rigettato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.

Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


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