le risultanze del libro matricola sul numero dei lavoratori possano essere superate da altre prove

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marco panaro
00lunedì 12 dicembre 2005 20:32
Cassazione Sezione Lavoro n. 25094 del 28 novembre 2005 Pres. Lupi, Rel. Celentano

Maria C. dipendente dell’Aias, ha impugnato, davanti al Tribunale di Messina, il licenziamento comunicatole nel novembre del 1997, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in base all’art. 18 St. Lav. L’Aias si è difesa affermando che il licenziamento era giustificato e che comunque l’art. 18 St. Lav. non era applicabile perché essa aveva meno di 16 dipendenti, come risultava dal suo libro matricola. La lavoratrice ha replicato, offrendone le prove, che in aggiunta ai dipendenti formalmente iscritti, l’Aias impiegava, in condizione di subordinazione, anche dodici lavoratori con formale rapporto di libera professione. Il Tribunale si è attenuto alle risultanze del libro matricola e pertanto, pur dichiarando illegittimo il licenziamento, ha escluso l’applicabilità dell’art. 18 St. Lav. e si è limitato a condannare l’Aias al pagamento di un’indennità in base alla legge n. 604 del 1966. Questa decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo che ha acquisito verbali dell’Ispettorato del Lavoro ed ha sentito alcuni testimoni, i quali hanno confermato l’impiego, in condizioni di subordinazione, dei dodici lavoratori con formale contratto di lavoro autonomo. Pertanto la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 18 St. Lav. e ha ordinato di reintegrare la lavoratrice condannando l’Aias anche al risarcimento del danno. L’Aias ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che le risultanze del libro matricola non potevano ritenersi superate da altre prove. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 25094 del 28 novembre 2005, Pres. Lupi, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso. Non è vero – ha affermato la Corte – che le risultanze del libro matricola sul numero dei lavoratori occupati non possano essere superate da prove testimoniali o documentali.
marco panaro
00giovedì 6 settembre 2007 23:12
Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 29 agosto 2007, n. 18255 Presidente Senese - Relatore Di Nubila. Pm Ciccolo - difforme
L'art. 20 del D.P.R. n. 1124.1965 prevede che il datore di lavoro deve tenere un libro paga e un libro matricola. La norma non prevede che debbano essere tenuti detti libri in un luogo particolare.
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