rapporto di lavoro - indennità di trasferta - erogata in misura fissa - costituisce retribuzione

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marco panaro
00martedì 10 maggio 2005 22:40
Cassazione Sezione Lavoro n. 8468 del 22 aprile 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco

Giovanni C. ed altri lavoratori dipendenti dell’Alcatel Italia S.p.A., come operai giuntisti addetti all’istallazione di reti telefoniche, hanno percepito per alcuni anni compensi aggiuntivi – denominati indennità di guida, tempo di viaggio, diaria o trasferta – per le prestazioni lavorative da loro svolte fuori sede, in luoghi costantemente diversi. Essi hanno chiesto al Pretore di Caserta di dichiarare che tali compensi dovevano essere inclusi nella normale retribuzione ai fini del calcolo delle somme loro dovute per i vari istituti contrattuali e di condannare conseguentemente l’azienda al pagamento delle relative differenze. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere hanno ritenuto fondata la domanda. Il Tribunale ha affermato che nell’ambito del rapporto di lavoro, al fine di stabilire la natura retributiva o meno di un’attribuzione patrimoniale, il nomen juris indicato dalle parti per i vari compensi è irrilevante; determinante è la funzione del compenso e il suo rapporto con l’attività cui è connesso. Nel caso in esame – ha osservato il Tribunale di Napoli – i dipendenti aggiungono all’orario di lavoro il tempo necessario per recarsi dalla propria abitazione al centro operativo e di lì al cantiere e questo tempo è utilizzato anche per la verifica degli ordini di lavoro, per la raccolta di materiali e per altre prestazioni. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale, tra l’altro, per non aver tenuto conto del fatto che il contratto collettivo escludeva espressamente la natura retributiva dell’indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8468 del 22 aprile 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso. La trasferta – ha osservato la Corte – presuppone lo spostamento del lavoratore per fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro; per contro la prolungata permanenza in varie sedi di cantieri e i ripetuti spostamenti dall’una all’altra sede, in quanto immanenti modalità di lavoro, costituiscono un aspetto strutturale della prestazione, connesso con la causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa, non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione.
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