referendum consultivo comunale - inammissibilità - giudice competente

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lillo1
00giovedì 31 gennaio 2008 21:27

tar bologna - sezi . I - sent. n. 95 del 24.1.2008

spetta al giudice ordinario la competenza a decidere una controversia in materia di impugnazione di un provvedimento di un ente locale che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum consultivo (fattispecie relativa al Comune di Bologna)


(...)
In proposito, acquista decisivo rilievo la circostanza - evidenziata dal Comune, in tutti i suoi scritti difensivi e nel proposto regolamento preventivo di giurisdizione - che il più recente e pertinente avviso espresso proprio dalla Corte regolatrice della giurisdizione (SS.UU. Cassazione, 3.2.2004, n. 1991) sia nel senso che “il comitato promotore di referendum (comunale, sia esso abrogativo, consultivo, propositivo: NdE) agisce nel relativo procedimento in posizione di piena parità con l'organo dell'ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando l'uno e l'altro soggetto a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare l'ordinamento, con la conseguenza della non degradabilità della posizione soggettiva del primo per effetto dell'attività posta in essere dal secondo”; il che comporta la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario della “cognizione della domanda diretta alla tutela della posizione soggettiva del Comitato”, in relazione allo svolgimento della consultazione referendaria di cui è promotore.
A tale avviso, la giurisprudenza amministrativa ha successivamente mostrato espressamente di uniformarsi (cfr. Tar Liguria, 27.5.2005, n. 723, pure citata dal Comune nei suoi scritti difensivi): tale precedente riveste, a sua volta, precipua pregnanza ai fini della presente controversia, non solo per l’assoluta identità della fattispecie (il Comitato promotore di un referendum consultivo comunale aveva impugnato la relazione della apposita Commissione comunale di Finale Ligure, che aveva ritenuto inammissibile il quesito referendario proposto); ma anche perché si tratta di sentenza (con cui quel G.A. ha dichiarato inammissibile, per proprio difetto di giurisdizione, il ricorso di cui era stato investito) resa in sede cautelare ed in forma semplificata, ai sensi dell'art. 9 l. 205/2000, il quale, come è noto, contempla tale forma di decisione della causa nel merito nel caso in cui il Tar o il Consiglio di Stato ravvisino“la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”; inoltre, osserva ancora il Collegio, la medesima pronuncia non risulta appellata.
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