riscossione coattiva sanzioni per violazione cds e finanziaria

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lillo1
00martedì 5 febbraio 2008 12:40



art. 1 comma 153 della finanziaria per il 2008 c'è il comma che riporto, che, da alcuni superficiali commenti era stato liquidato con un "solo più due anni per le riscossioni coattive per le sanzioni del codice della strada"
in realtà, leggendo bene il conetsto nel quale questo comma 35 bis si inserisce,mi sembra che il significato sia diverso.

ma non mi è molto chiaro il concetto. qualcuno ci capisce qualcosa

153. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:
«35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere
attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di
pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».




ferrari.m
00mercoledì 6 febbraio 2008 14:00
Ci ho provato, ma non conoscendo la materia non riesco a darti una risposta.
lillo1
00mercoledì 6 febbraio 2008 15:38
apprezzo l'impegno ... [SM=g27822]
Giuseppe Debenedetto
00sabato 9 febbraio 2008 12:35
Re:
lillo1, 05/02/2008 12.40:




art. 1 comma 153 della finanziaria per il 2008 c'è il comma che riporto, che, da alcuni superficiali commenti era stato liquidato con un "solo più due anni per le riscossioni coattive per le sanzioni del codice della strada"
in realtà, leggendo bene il conetsto nel quale questo comma 35 bis si inserisce,mi sembra che il significato sia diverso.

ma non mi è molto chiaro il concetto. qualcuno ci capisce qualcosa





Il senso della norma non è quello di ridurre la prescrizione da 5 a 2 anni per la riscossione delle sanzioni al codice della strada, ma solamente quello di limitare l'effetto delle c.d. cartelle pazze, cioè il recupero di cartelle notificate molto tempo dopo dalla consegna del ruolo alle concessionarie.
L'inciso "alla data dell'acquisizione di cui al comma 7" chiarisce la portata della norma nel senso che dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non potranno effettuare attività di recupero di somme iscritte a ruolo, per le quali - alla data dell'acquisizione della società concessionaria da parte di Equitalia s.p.a. - la cartrella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

lillo1
00sabato 9 febbraio 2008 14:04

ok, grazie debeppe, conciso ed efficace come sempre.
quindi, a parte questo caso particolare, resta la prescrizione quinquennale per la riscossione coattiva delle sanzioni cds non pagate spontanemente dai contravventori.
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